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Art. 4 - la societa' non ha finalita' speculative ed e' retta con i principi della mutualita'. La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci, purche' tale attivita' coi terzi non prevalga su quella coi soci, in conformita' con gli artt. 2512 e seguenti c. C. . La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone i seguenti scopi ed ha per oggetto: a) assumere ed esercitare le funzioni di commissionaria, agente, rappresentante, mandataria e intermediaria, sotto qualsiasi forma per conto dei soci, per l'acquisto e comunque l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione di energia da parte dei soci e delle merci che formano oggetto del commercio dei soci stessi e quanto necessario per lo svolgimento della loro attivita'. A tale scopo la societa' potra' rendersi acquirente delle merci per rivenderle ai soci a prezzo di costo; b) assistere i soci nell'esercizio della loro attivita', organizzando ogni opportuna forma di consulenza e di operato comune, di istruzione professionale e partecipando ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una piu' alta qualificazione della categoria; c) istituire, costruire, acquistare, affittare o assumere in locazione finanziaria, magazzini, attrezzature e impianti atti al conseguimento degli scopi sociali; d) in via non principale e per il solo conseguimento degli scopi sociali, assumere interessenze, rapporti gestionali e partecipazioni in ditte, enti e societa' costituiti e costituendi e compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria e intermediaria. La societa' non potra' in alcun caso svolgere attivita' riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria e, in particolare, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' finanziarie di cui al titolo v del d. Lgs. 385/1993; e) provvedere al deposito e alla consegna ai soci delle merci per loro conto acquistate; f) istituire riserve indivisibili di cui alla legge 16 dicembre 1977 n. 904 e di cui all'art. 2545-ter c. C. , con somme a cio' destinate per le quali e' esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa', che all'atto del suo scioglimento; le somme versate dai soci a favore della societa' per finanziamenti non saranno produttive di interessi se cio' non sia espressamente stabilito per iscritto. La societa' potra' raccogliere fondi presso i soci esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformita' alle disposizioni definite dall'art. 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento interno da approvarsi dall'assemblea sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma. La societa' per il raggiungimento del suo fine, che non comprende lo scopo di lucro, assume dai soci, per il fatto stesso della loro iscrizione nel libro dei soci della societa', i mandati per l'espletamento delle funzioni indicate alla lettera a) del presente articolo, in base a quanto stabilito dai regolamenti, previsti dall'art. 36 del presente statuto, escludendo ogni rischio ed onere a carico della societa'
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