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Lo scopo consortile che i soci intendono perseguire consiste nella realizzazione di un'organizzazione comune finalizzata alla riduzione e migliore ripartizione dei costi di gestione sostenuti dai singoli soci, quali, a titolo esemplicativo, quelli relativi alla locazione degli immobili da adibirsi a studi professionali, medicherie e sale d'attesa; i costi relativi all'assunzione di collaboratori e di infermieri professionali; i compensi da corrispondere al direttore amministrativo, al commercialista e al consulente del lavoro; le utenze e le spese occorrenti per la manutenzione della struttura e quelle comunque funzionali all'attivita' dei soci; i costi relativi all'acquisto e alla manutenzione di apparecchiature mediche di utilizzo comune; ogni altro costo inerente la gestione della cooperativa, ivi compresi gli o'neri fiscali. Tali costi sono ripartiti equamente tra i soci della cooperativa, che ne fruiscono. Considerato lo scopo consortile, la cooperativa si prefigge anche la realizzazione di un'organizzazione comune finalizzata alla riduzione e migliore ripartizione dei costi di gestione sostenuti dai singoli soci, cosi' come, a titolo esemplificativo, sopra indicati. La cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita' socio-sanitarie e/o educative: - la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e per immagini) e attivita' parafernali comunque collegate alla medicina generale, alla pediatria di libera scelta e alla continuita' assistenziale (in particolare prestazioni di fisiocinesiterapia), con la precisazione che resta comunque esclusa dagli scopi sociali ogni attivita' sanitaria di tipo professionale che sara' svolta direttamente e personalmente da medici regolarmente iscritti agli albi. Le prestazioni specialistiche oggetto di detti centri saranno affidati a liberi professionisti che abbiano con i centri medesimi un contratto prestazioni servizi. Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale e/o comunque secondo le previsioni della contrattazione di categoria nazionale, regionale e territoriale nonche' a convenzioni locali con enti pubblici e/o privati ivi comprese tutte le articolazioni del s. S. N. Fino a a. S. L. E distretti, categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonche' associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura. A partire dai predetti centri, o comunque in convenzione con la cooperativa, e' fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti dettati dalla incompatibilita'; a causa del doppio rapporto con il s. S. N. , potra' essere prevista anche l'erogazione delle prestazioni di cui al punto precedente, eventualmente associate a prestazioni paramediche, alle residenze sanitarie assistenziali e/o protette e/o geriatriche in generale (pubbliche e private convenzionate e non con il s. S. N. ) nelle quali l'assistenza medico generica sia fornita dai medici di medicina generale; - la gestione dei servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci (ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali e amministrativi di eventuali attivita' o prestazioni erogate per conto dell'a. S. L. In un regime di budgetizzazione); - la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie e metodologie, formazione e didattica, nonche' supporti di carattere amministrativo, ausiliario e paramedico, finalizzati alla ottimizzazione delle attivita' di medicina generale, pediatria di libera scelta e continuita' assistenziale; - l'organizzazione di prestazioni infermieristiche paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci, sia in forma privata che in regime di convenzione eventuale (anche a mezzo budget) nell'assistenza programmata ed integrata domiciliare; - l'organizzazione di prestazione mediche, anche a mezzo di equipe mediche, appositamente costituite per la reperibilita' notturna e festiva, nonche' per la sostituzione e la turnazione dei soci. Le equipe professionali potranno anche, previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi - persone fisiche e/o giuridiche - ivi comprese le persone fisiche rientranti negli ambiti territoriali di scelta ancorche' assistiti da non soci; - la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attivita' integrative di quelle della cooperativa; - l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanita', anche per conto terzi; - l'organizzazione di attivita' scientifiche e di ricerca, la gestione di studi epidemiologici, di farmaco - sorveglianza di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di dati nel settore della medicina generale, della pediatria di libera scelta e della continuita' assistenziale anche per conto terzi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare e immobiliare, finanziaria e bancaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private e altre; 2) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonche' i finanziamenti e i contributi disposti da enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; 5) dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; 6) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni sia con partecipazione a organismi e enti idonei; 8) istituire sezioni soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa dei soci. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal consiglio e sottoposte a ratifica da parte dell'assemblea generale dei soci; 9) la cooperativa potra' svolgere la propria attivita' in ambito internazionale, nazionale, regionale (in particolare nella regione basilicata), provinciale e comunale. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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