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Art. 3 (scopo mutualistico) - la cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa s ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad esso agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della collettivita', deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con latri enti cooperativi, imprese sociali su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa deve intraprendere tutte quelle iniziative che risultassero idonee allo sviluppo di una corretta distribuzione dei prodotti al consumo e nell intento di calmierarne nel limite del possibile i prezzi a vantaggio dei soci e comunque anche a vantaggio della collettivita' in generale, di promuovere tutte quelle iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni economico-sociali dei soci e delle loro famiglie. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell attivita' mutualistica tra cooperativa e soci di cui all'articolo 36 del presente statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane con sede in roma, alla competente federazione nazionale di categoria, alla confcooperative unione provinciale di brescia. Art. 4 (oggetto sociale) - considerata l attivita' mutualistica della societa', cos come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) acquistare generi per il consumo familiare, alimentari e non, a nome e per conto proprio e rivenderli, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale, socio e non socio; b) esercitare altresi' il commercio all ingrosso che potra' essere svolto in sede fissa o mediante installazioni mobili, e quindi richiedere l autorizzazione ad esercitare tale commercio in tutti i gruppi di categorie merceologiche previste dalla normativa; c) integrare gli scopi di cui sopra anche attraverso l esercizio diretto della produzione e trasformazione di generi gia' indicati; d) le attivita' di cui ai punti a) b) c) potranno essere, in caso di difficolta' operativa, demandate a terzi sulla base di accordi contrattuali, fatta salva la possibilita' di un effettivo controllo da parte della cooperativa sull operato di detti terzi; e) intraprendere tutte quelle iniziative che risultassero idonee allo sviluppo dell attivita' esplicata dagli stessi soci, in relazione alle esigenze del consumo, del commercio, della produzione, del lavoro, della cultura; f) promuovere ogni iniziativa tendente ad avvicinare la produzione al consumo; g) promuovere e favorire in tutte le forme possibili la preparazione dei soci come consumatori di prodotti, di beni e di servizi pubblici e privati e per stimolare forme di autotutela e l elevazione socioculturale ed economica, degli stessi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Parole chiaveIl campo di attività di Unione Cooperativa Di Consumo "La Savallese" Soc. Coop. A R.l. rientra nel macrosettore Dettaglio, area Distribuzione alimentare moderna. Il codice 47.11.40 (ATECO) descrive l'attività come: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
Unione Cooperativa Di Consumo "La Savallese" Soc. Coop. A R.l. figura anche con il nome "UNIONE COOPERATIVA DI CONSUMO LA SAVALLESE".
La categoria dimensionale di Unione Cooperativa Di Consumo "La Savallese" Soc. Coop. A R.l. è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.