Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Articolo 4 (oggetto sociale) la cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo la crescita ed il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, culturali, sociali e materiali attraverso l'esercizio delle seguenti attivita': 1/ procurare ai soci e non soci luoghi di convegno e di ricreazione ed in genere adatti all'esplicazione del tempo libero e a favorire l'aggregazione dei cittadini con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani, provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione delle attivita' connesse, ivi comprese la somministrazione di pasti e bevande; 2/ organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri organismi, iniziative ed attivita' di carattere sociale, ricreativo, sportivo, turistico, culturale e bibliotecario; 3/ stimolare la qualificazione professionale, anche attraverso corsi di formazione anche con il contributo della unione europea ed enti pubblici e privati, e l'inserimento sociale di tutti i soci e delle loro famiglie con particolare riguardo per coloro che si trovano in stato di bisogno organizzando corsi e seminari di aggiornamento e formazione. 4/ svolgere altre attivita' connesse ed affini agli scopi sopra elencati, nonche' acquistare e vendere terreni ai soci; costruire case da assegnare ai soci in diritto di proprieta' individuali, anche in affitto con facolta' di riscatto; concedere in locazione tutte le eccedenze immobiliari, sia abitative sia commerciali; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere strumenti finanziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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