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1. Scopo dell'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - ets aps, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale, e' l'inclusione nella societa' delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilita' aggiuntive, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 2. L'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - ets aps promuove e attua ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. A tale scopo, ove necessario, provvede anche alla creazione di apposite strutture operative e all'edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate. 3. In particolare: a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilita' aggiuntive; la loro equiparazione sociale e l'inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi di contrasto alla discriminazione basata sulla disabilita'; b) promuove e attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecita', il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonche' per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico; c) promuove e attua iniziative per l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale e culturale delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilita' aggiuntive; d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attivita' professionale in forme individuali e cooperative, nonche' fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell'ambito del rapporto di lavoro; e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessita' delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilita' aggiuntive e alle persone anziane piu' fragili; f) opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilita', fruibilita' e accessibilita' di strumenti avanzati e di soluzioni d'avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore; g) promuove, favorisce e organizza le attivita' sportive di carattere dilettantistico volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi; h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, anche aderendovi in qualita' di socio con propri finanziamenti. 3-bis. Tra le finalita' statutarie dell'uici e' ricompreso lo svolgimento delle seguenti categorie di attivita' di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. Mm. Ii. : a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss. Mm. Ii. , e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss. Mm. Ii. ; b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss. Mm. Ii. ; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss. Mm. Ii. , nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; e) radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. Mm. Ii. ; f) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale e culturale; g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilita' visiva, anche con disabilita' aggiuntive; h) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti; j) promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco. 4. E' fatto divieto di svolgere attivita' diverse da quelle di cui al presente articolo dello statuto sociale, ad eccezione di quelle, espressamente individuate ed approvate dal consiglio nazionale, ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, dando adeguatamente atto nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale delle attivita' stesse. Devono intendersi per attivita' strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'uici per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'associazione, mentre si considerano strumentali le attivita' che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 19. 5. 2021, n. 107.
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