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L'unione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori agricoli inquadrati nelle organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forma associate e coltivatori diretti, singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonche' le loro associazioni di produttori, cooperative, societa' ed altre forme associative. L'unione rappresenta e tutela anche le attivita' del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale. A tal fine si propone: a) di tutelare gli interessi e la professionalita' della impresa agricola in ogni sua forma, della proprieta' e della conduzione agricola della provincia, delle attivita' del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorita', amministrazione ed ente pubblico o privato, nonche' di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole sezioni di prodotto. B) di coordinare l'attivita' dei sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unita' di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale. Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art 2, comma secondo, dello statuto confederale, ad ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sara' sottoposta all'autorizzazione dell'unione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validita'. E' attribuita all'unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i sindacati inquadrati. Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'unione o dai sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'unione deve essere trasmesso alla confederazione generale dell'agricoltura italiana perche' agli effetti della sua validita' lo ratifichi. Del pari l'unione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa e' tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la confederazione ha facolta' di stipulare, d'intesa con le federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti. C) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonche' di promuovere e coordinare tutte le forme di attivita' intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di organizzazioni ed enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attivita' le singole sezioni di prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'unione eventuali accordi con organizzazioni ed enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validita', alla ratifica della confederazione. D) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a) e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attivita' e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attivita' di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse e all'intero settore agricolo. F) di provvedere alla difesa e alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare. G) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attivita' di centri studio e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli. H) di promuovere il miglioramento delle condizioni di carattere sociale, culturale, assistenziale ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonche' del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'ente di patronato enapa. I) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale. J) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione. K) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli. Art. 3 realizzazione degli scopi: per gli scopi sopra enunciati l'unione si propone: 1) di coordinare la propria attivita' con quella delle altre unioni della regione per il tramite della federazione regionale, onde conseguire la necessaria unita' di indirizzo per la definizione e la trattazione dei problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto. 2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della confederazione generale dell'agricoltura italiana e della federazione regionale.
Parole chiaveL'area di business di Unione Provinciale Degli Agricoltori - Confagricoltura Di Messina è il macrosettore Servizi alle imprese, settore Consulenza societaria. Secondo la classificazione ATECO, il codice 70.21.00 indica: Pubbliche relazioni e comunicazione.
Unione Provinciale Degli Agricoltori - Confagricoltura Di Messina è registrata anche con le denominazioni: "UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI", "CONFAGRICOLTURA DI MESSINA" e "UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI - CONFAGRICOLTURA DI MESSINA".
Unione Provinciale Degli Agricoltori - Confagricoltura Di Messina è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti).