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1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. 2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. 3. L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivita' delle cariche associative. 4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. L'associazione ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, dando anche ampio sviluppo alle scuole sportive che favoriscano in special modo l'istruzione ai giovani, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi con particolare attenzione alla disciplina del calcio, del calcio a 7, calcio a 5, della camminata sportiva e della ginnastica in genere; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, manifestazioni, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. 6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la vendita di articoli sportivi; cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti; la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche; instaurare rapporti promo pubblicitari e di sponsorizzazione; l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; l'organizzazione di centri ludico sportivi finalizzati alla promozione dell'attivita' sportiva in genere; la gestione di impianti sportivi, la locazione degli stessi e fare contratti con altre associazioni/enti o terzi in genere; svolgere tutte le attivita' necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali. 7. L'associazione garantira' la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. 8. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del coni, del c. I. P. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal coni, a cui vorra' affiliarsi. L'associazione si impegna altresi' a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. 9. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021
Parole chiaveUnione Sportiva Recanatese Associazione Sportiva Dilettantistica svolge la propria attività nel macrosettore Altro informazione, comunicazione e intrattenimento, segmento Informazione, comunicazione e intrattenimento. L'attività principale è classificata con codice ATECO 93.12.00: Attività di club sportivi.
Unione Sportiva Recanatese Associazione Sportiva Dilettantistica appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 90.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.