Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', che si ispira ai principi della mutualita' e non ha fini di lucro, ha lo scopo di concedere garanzie a favore dei soci per assisterli nell'acquisizione di crediti o finanziamenti parabancari necessari allo svolgimento delle attivita' produttive, con l'utilizzo del patrimonio sociale di cui all'art. 8 e delle fidejussioni rilasciate dai soci o da terzi. La societa' potra' effettuare eventuali operazioni di natura finanziaria, patrimoniale ed immobiliare utili per salvaguardare la reale consistenza del patrimonio. In ogni caso, queste dovranno essere compatibili con l'esigenza della destinazione statutaria del patrimonio prescritta al successivo art. 8. La societa' potra' altresi' effettuare gli atti e le operazioni necessarie per la sua sistemazione logistica, la sua gestione e amministrazione avvalendosi delle rendite finanziarie, patrimoniali ed immobiliari di cui al comma precedente. In particolare, la societa' procedera' secondo le modalita' indicate nel presente statuto: a) alla stipula di una o piu' convenzioni con aziende di credito; b) alla costituzione di uno o piu' fondi rischi; c) alla determinazione delle modalita' per l'impegno delle fidejussioni concesse dai soci o da terzi; d) all'accettazione di eventuali contributi, donazioni, elargizioni e garanzie. La societa' potra' inoltre perseguire gli altri scopi consentiti da leggi regionali in materia di finanziamenti agevolati all'artigianato. La societa' puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa potra', inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t. U. L. B. , svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell'art. 13 del decreto legge 269/2003. In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del d. L. 30/09/2003 n. 269, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purche' accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. La societa' puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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