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Art. 1 finalita' e principi 1. Il presente statuto, nel rispetto delle norme dell'unione europea, della costituzione, in particolare di quanto previsto dall'art. 33, della magna charta delle universita', e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'universita' degli studi di brescia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello stato. 2. L'universita' degli studi di brescia, nel seguito denominata universita', e' un'istituzione pubblica di alta cultura, laica e pluralistica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore. 3. L'universita' e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico nonche' di capacita' di agire di diritto privato, che esercita nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario. 4. L'universita' e' una comunita' composta dai professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo, dagli studenti, che concorrono, secondo i rispettivi ruoli, a realizzarne i fini istituzionali. 5. L'universita' promuove pari opportunita' e uguaglianza di genere tra donne e uomini nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente statuto viene utilizzato il genere maschile dei sostantivi, inclusivo di quello femminile, unicamente per evitare l'appesantimento del testo. 6. L'universita' realizza i propri fini istituzionali nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi di legalita', imparzialita', trasparenza, efficacia, efficienza, economicita', qualita' e promozione del merito; e' indipendente da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico, di genere e di orientamento sessuale. 7. L'universita' garantisce la liberta' di manifestazione del pensiero, di associazione e di riunione allo scopo di realizzare il pieno concorso e la valorizzazione di tutte le sue componenti alla vita democratica della sua comunita', favorendo il benessere lavorativo, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il superamento delle barriere nei confronti delle persone diversamente abili, la promozione di attivita' culturali, sportive e ricreative. 8. L'universita' si impegna, nell'ambito dei diversi ruoli, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni sociali, economiche ed ambientali, in particolare nella costruzione e la gestione dei propri edifici, di uso dell'energia e di tutte le risorse naturali nonche' le scelte di mobilita'. Art. 2 didattica, ricerca, terza missione 1. Funzioni primarie dell'universita' sono la didattica, la ricerca e la terza missione, attivita' inscindibili eticamente orientate a perseguire un sapere critico aperto al dialogo e all'interazione tra le culture e con il territorio, in una dimensione internazionale e nel rispetto delle liberta' della scienza. 2. L'universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, volta alla preparazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. L'universita' attiva corsi di alta formazione post-lauream, alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo e di secondo livello, di dottore di ricerca e di specializzazione. L'universita' garantisce la liberta' di insegnamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli obiettivi formativi. Compito delle strutture didattiche e' garantire la coerenza delle attivita' formative con le professionalita' richieste e assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti affinche' si realizzino, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e metodologie didattiche innovative, gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici. 3. L'ateneo, in conformita' con i principi della carta europea dei ricercatori, garantisce ai professori e ricercatori autonomia nell'organizzazione e nello svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata e fornisce gli strumenti necessari per le suddette attivita'. 4. L'universita', nell'ambito della terza missione, assicura la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, regolandone l'accesso a chiunque vi abbia interesse, promuove la condivisione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche al mondo delle imprese, contribuisce allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio e del paese. 5. L'universita' organizza corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi con l'obiettivo di valorizzare le componenti distintive del territorio. 6. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'universita' attua servizi di orientamento, anche con il coinvolgimento dei propri studenti e in collaborazione con le scuole secondarie superiori nonche' con altri enti pubblici e privati. 7. L'universita' organizza attivita' di tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e fornisce, inoltre, il supporto ai propri laureati per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. 8. L'universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative attraverso apposite forme di collaborazione, in accordo con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti. 9. L'universita', nel rispetto della normativa vigente, adotta il metodo della programmazione e controllo, monitora e valuta i risultati delle attivita' didattiche, scientifiche e di terza missione delle proprie strutture, anche al fine del loro miglioramento. 10. L'universita', per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni; puo' istituire e aderire a consorzi, centri interuniversitari, societa' consortili di ricerca, fondazioni e associazioni di diritto privato, nonche' stabilire rapporti con persone fisiche e soggetti giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali. L'universita' puo', inoltre, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattiche, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 11. L'universita' collabora con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 12. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale e di rafforzare il proprio posizionamento, l'universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; b) promuove e incoraggia, anche con interventi di natura economica, gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico- amministrativo e studenti; c) promuove politiche per l'attrazione di studenti stranieri; d) promuove attivita' didattiche, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi, scientifiche e di terza missione, sviluppate con universita' e istituzioni straniere; e) aderisce a programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi in ambito internazionale; f) realizza, strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, anche in collaborazione con enti terzi; g) promuove l'organizzazione di eventi e di convegni scientifici e formativi a carattere internazionale. Art. 3 diritto allo studio e attivita' studentesche 1. L'universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della costituzione, promuove l'elevazione culturale di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli capaci e meritevoli, ma sfavoriti socialmente ed economicamente, attraverso la gestione del diritto allo studio. In particolare, essa concede forme di esonero totale o parziale da tasse e contributi, e agevola la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie attraverso la possibilita' di usufruire di servizi abitativi e di ristorazione. 2. L'universita' realizza gli interventi necessari per consentire agli studenti pari opportunita' nello studio e nella partecipazione alla vita universitaria. 3. L'universita' realizza attivita' di servizio agli studenti per facilitare la partecipazione alla vita universitaria e la costruzione della comunita'. 4. L'universita', individua nei collegi universitari uno strumento fondamentale di partecipazione alla vita universitaria e un valore nel processo educativo e formativo e nella promozione del merito. 5. L'universita' si impegna, anche in collaborazione con la regione e altri enti pubblici e privati, a dare la massima attuazione alla "carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti" dell'universita' degli studi di brescia.
Parole chiaveUniversita' Degli Studi Di Brescia è attiva nel settore -, con focus specifico su Altre attivita' n. c. a.. In base alla codifica ATECO, il codice 84 rappresenta: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA.
In base alla dimensione, Universita' Degli Studi Di Brescia è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti).