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Titolo i principi generali art. 1 (finalita') 1. L'universita' di torino (di seguito denominata "universita'") e' un'istituzione pubblica di alta cultura che persegue, in attuazione dell'art. 33 della costituzione*, finalita' di istruzione superiore e di ricerca. 2. E' dotata di personalita' giuridica e non ha fini di lucro. 3. Ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le norme dell'ordinamento universitario, del presente statuto e dei regolamenti citati dallo stesso. Art. 2 (comunita' accademica e organizzazione dell'universita') 1. L'universita' e' una comunita' di studio e di ricerca, cui partecipano, ciascuno con le rispettive responsabilita' e i rispettivi compiti, professori, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dirigenti, personale tecnico-amministrativo, studenti, nonche' tutti coloro che vi svolgono a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, attivita' di ricerca, di insegnamento e di studio, di supporto amministrativo-contabile alle attivita' istituzionali. 2. L'universita' adotta criteri organizzativi idonei al conseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicita', attraverso il controllo della gestione e l'individuazione delle responsabilita' nel pieno rispetto della trasparenza. 3. L'universita' adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale per la determinazione, lo sviluppo e la ripartizione del proprio organico. Tale programmazione si fonda sui principi della qualita' e del merito. 4. Le sedute degli organi collegiali di ateneo sono pubbliche nelle forme e nei limiti stabiliti da regolamento di ateneo. ?S. A. ? ?Cda?. Con il medesimo regolamento sono definiti gli strumenti, anche di natura tecnica, per rendere effettivo tale principio. 5. Tutti i componenti della comunita' accademica devono assicurare l'impegno adeguato per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali. L'universita' sostiene tale impegno con una dotazione di risorse che assicuri il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalita'. 6. L'universita' garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale, sia esso a tempo indeterminato o a tempo determinato. ????????????????? * art. 33 della costituzione: l'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E? prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato art. 3 (autonomia didattica e di ricerca) 1. E' compito dell'universita' curare, combinando organicamente le attivita' di ricerca e di alta formazione, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, promuovendo la formazione di un sapere critico, lo scambio delle idee, la cooperazione e l'interazione delle culture. 2. L'attivita' didattica e l'attivita' scientifica si svolgono nel rispetto della liberta' della scienza e del suo insegnamento, garantita dalla costituzione, nonche' del principio dell'autonomia delle strutture scientifiche e della normativa che disciplina gli ordinamenti didattici. L'universita' garantisce il rispetto del pluralismo e tutela il principio dell'indipendenza da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonche' politico o economico. 3. L'universita' promuove la piu' stretta connessione strutturale e funzionale tra ricerca e insegnamento. 4. L'universita' destina annualmente, nella misura consentita dal proprio bilancio e anche avvalendosi di finanziamenti esterni, una quota significativa delle proprie risorse allo svolgimento e al potenziamento dell'attivita' di ricerca. Art. 4 (diritto allo studio e diritto al lavoro) 1. L'universita' adotta i provvedimenti necessari per assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione dell'art. 34 della costituzione*. S'impegna specificamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'ateneo, la loro formazione culturale e il loro inserimento nel mondo del lavoro, avvalendosi di tutte le possibilita' offerte dalla normativa vigente. A questo scopo l'universita' persegue lo sviluppo di relazioni efficaci con l'amministrazione statale, gli enti territoriali e ogni altro ente nazionale o locale che abbia per scopo la piena realizzazione del diritto allo studio. 2. L'universita' promuove con opportune iniziative l'inserimento dei laureandi, dei laureati e dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro, stipulando le necessarie convenzioni con enti pubblici e privati. Art. 5 (trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica) 1. L'universita' promuove il trasferimento della conoscenza scientifica e tecnologica al sistema economico e sociale; favorisce l'attivazione di societa' o di altre forme associative di diritto privato, anche allo scopo di sostenere la nascita di nuove imprese che utilizzino i risultati della ricerca. Art. 6 (rapporti con l'esterno) 1. L'universita' promuove lo sviluppo della dimensione internazionale degli studi e della ricerca scientifica. Persegue tale obiettivo favorendo, con specifici provvedimenti e attraverso l'individuazione di idonee risorse finanziarie, la mobilita' internazionale di professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, la ricerca di accordi e convenzioni con universita' e altre istituzioni estere operanti nel campo della didattica e della ricerca, la promozione di titoli di studio congiunti e l'implementazione di progetti di ricerca interuniversitari. 2. L'universita', nell'ambito delle proprie finalita', sviluppa altresi' rapporti con altre universita', istituzioni e ????????????????? * art. 34 della costituzione : la scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso organismi nazionali, nonche' con enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca. Realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale. Art. 7 (pari opportunita') 1. L'universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e alle risorse, alla ricerca e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, senza distinzioni di genere, etnia, lingua, eta', religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali o sociali. Art. 8 (comunicazione e valutazione) 1. L'universita' assicura forme di comunicazione adeguate a tutte le sue attivita', garantendo la massima trasparenza, la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno. Garantisce la tempestiva redazione dei verbali delle sedute dei suoi organi e la loro piena accessibilita'. Pubblica i suoi bilanci in forme che ne garantiscano la piena comprensibilita' e chiarezza. 2. L'universita' adotta criteri sistematici di valutazione dei risultati della ricerca - nel rispetto delle liberta' garantite dalla costituzione e dalle leggi e tenuto conto delle specificita' delle diverse aree scientifiche - al fine di verificare il posizionamento delle singole unita' di ricerca, comunque costituite, e dell'ateneo nel suo complesso, nel contesto scientifico nazionale e internazionale, e al fine di definire politiche di miglioramento e promozione della ricerca e di valorizzazione delle persone che ad essa contribuiscono. 3. L'universita' promuove e persegue attivita' di autovalutazione e valutazione esterna dei corsi di studio, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi, utilizzando a tale scopo specifici strumenti di gestione e di valutazione riconosciuti a livello nazionale e internazionale. 4. L'universita' promuove l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' delle attivita' amministrative e di servizio per il raggiungimento dei fini istituzionali, adottando criteri sistematici e opportuni strumenti per la valutazione di tali attivita'. 5. L'universita' verifica il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Art. 9 (codice etico) 1. L'universita' adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti inviolabili, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme del codice etico sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o le controversie in merito alla proprieta' intellettuale. Nel caso di violazione del codice etico nel rispetto del principio di gradualita' sono previste le seguenti sanzioni: - nota di biasimo a firma del rettore; - sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta per un massimo di sei mesi; - decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta; - sospensione del diritto a essere nominato o eletto e a ricoprire, per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 2. Il codice etico e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 85.42.00 identifica l'attività: Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Universita' Degli Studi Di Torino rientra nella categoria "grande impresa" (250 o più dipendenti).