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"1. La cooperativa, in qualita' di societa' tra professionisti multidisciplinare ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e del d. M. 8 febbraio 2013, n. 34, ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attivita' professionali regolamentate, riservate ai soci professionisti iscritti nei rispettivi albi, ordini o collegi. In particolare, la societa' ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita' professionali: a) l'attivita' di dottore commercialista ed esperto contabile, comprendente la consulenza fiscale, tributaria, commerciale, societaria, finanziaria, contabile e il controllo di gestione; b) l'attivita' di consulente del lavoro, comprendente la consulenza in materia di lavoro, la gestione del personale e gli adempimenti connessi. 2. L'incarico professionale conferito alla societa' sara' eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista e' compiuta dal cliente; in mancanza di tale designazione, il nominativo del socio professionista incaricato deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente. 3. La societa' e' iscritta in una sezione speciale dell'albo o del registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti che esercitano l'attivita' prevalente nell'ambito dell'oggetto sociale. 4. L'avvenuta iscrizione deve essere annotata nella sezione del registro delle imprese presso cui la societa' e' iscritta. 5. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. 6. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa, in via meramente strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Potra', fra l'altro, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico. 7. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. "
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 63.11.1 è: Elaborazione dati.
Up Professionisti D'impresa - Società Tra Professionisti - Società Cooperativa rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.