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La societa' non ha fine di lucro. La societa' ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. B) del d. Lgs. N. 36/2021. In particolare, la societa' ha per oggetto la promozione e diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa, didattica o di ogni altro tipo di attivita' motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della disciplina, in modo principale mediante l'organizzazione di attivita' sportive e lo svolgimento di attivita' didattiche. Inoltre, nei limiti previsti dall'art. 9 del d. Lgs. N. 36/2021 e della normativa di attuazione, la societa' potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: a) l'attivita' di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del rugby, nonche' lo svolgimento di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nell'ambito delle suddette attivita' la societa' si impegna ad assicurare la partecipazione con propri atleti tesserati alle attivita' previste dagli statuti delle singole federazioni sportive nazionali e dai regolamenti attuativi degli stessi; b) la societa', anche in base ad appositi contratti di servizio, cura l'organizzazione di manifestazioni ed attivita' sportive ed eventi collegati, anche con finalita' sociali, culturali e ricreative, cura l'approntamento di mezzi e strutture necessari per il loro svolgimento e puo' assumere la gestione di altri impianti sportivi; c) esercitare attivita' ricreative nonche' gestire posti di ristoro; d) la societa' puo' stipulare convenzioni con regioni, province ed enti locali, nonche' con altri istituti ed organismi. Fermo il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attivita' a particolari categorie di lavoratori, la societa' potra' compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potra', quindi, a titolo esemplificativo, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, nell'ambito del patrimonio immobiliare amministrato, attivita' di bar, ristorante, foresterie, di vendita di spazi pubblicitari, organizzare eventi sportivi e non, vendere servizi al pubblico di natura sportiva e non, svolgere attivita' di marketing e di consulenza in materia sportiva, svolgere attivita' di merchandising. Si applica l'eccezione al computo delle attivita' secondarie e strumentali per i proventi di cui all'art. 9 comma 1 bis del d. Lgs. N. 36/2021. La societa' potra' quindi compiere, compatibilmente con la finalita' sportiva dilettantistica della societa', come sopra detto, senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 della legge n. 289/2002, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (questa ultima mai in via prevalente e mai rivolta al pubblico) che sara' ritenuta utile, attinente e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, la cui decisione dovra' essere adottata dagli amministratori che stabiliranno le modalita' di emissione. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel registro delle imprese. La societa' potra' inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o societa' di capitali o altri enti che svolgano attivita' complementari o strumentali a quelle statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovra' avvenire in via prevalente e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d. Lgs. N. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni.
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