Compravendita di beni immobili nonche' l'attivita' di gestione, costruzione, ri- strutturazione di beni immobili; la societa' potra' altesi' compiere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterra' necessarie od utili per il rag- giungimento degli scopi sociali, ivi compresi il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie, nonche' l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i soci; l'attivita' di assunzione di partecipazioni potra' essere esercitata in via non prevalente, dalla societa', restando esclusa, per tale attivita' l'ope- rativita' nei confronti del pubblico come definita nell'art. 6, comma 3, del de- creto 6. 7. 1994 del ministro del tesoro; sono tassativamente escluse: l'attivita' professionale riservata; la raccolta del risparmio tra il pubblico; l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 106, comma 1, del de- creto legislativo 1. 9. 1993, n. 385; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci anche secondo quanto disposto dal ministero del te- soro con decreto 6. 7. 1994
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Bene immobileAntonello SoroGoverno Berlusconi IICompravenditaCostruzione