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La societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione, da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la legge n. 130/1999 ), di una o piu' operazioni di cartolarizzazione - finanziate attraverso l emissione di titoli di cui all articolo 1 comma 1 lettera b) della legge n. 130/1999 o anche mediante l'assunzione di finanziamenti da parte di soggetti a cio' autorizzati - realizzate mediante: (i) l acquisto a titolo oneroso (da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge n. 130/1999) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, ai sensi dell art. 1 comma 1 e/o dell art. 7. 1 della legge n. 130/1999, e/o (ii) la sottoscrizione o l acquisto, da parte della societa', di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie ai sensi dell art. 1 comma 1-bis della legge n. 130/1999 (e fermo restando che, in relazione ad operazioni realizzate mediante acquisto di crediti ex art. 7. 1 della legge n. 130/1999, alla societa' sara' consentito acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente ricorrendo i presupposti di cui al medesimo art. 7. 1, comma 3, della legge n. 130/1999), e/o (iii) la concessione di finanziamenti ai sensi e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 1 comma 1-ter della legge n. 130/1999. I crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione, i relativi incassi (ovvero le somme ai medesimi assimilate agli effetti ed ai sensi dell art. 7. 1 della legge n. 130/1999) o dalla gestione delle obbligazioni e dei titoli similari ovvero delle cambiali finanziarie sottoscritti o acquistati, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti oppure, in caso di assunzione di finanziamenti, dai creditori dei pagamenti dovuti dalla societa', ai sensi di tali finanziamenti, nell ambito della relativa operazione di cartolarizzazione. Fermo quanto precede, la societa' potra' realizzare operazioni di cartolarizzazione con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati (ovvero le somme ai medesimi assimilate agli effetti ed ai sensi dell art. 7. 1 della legge n. 130/1999) o dalla gestione delle obbligazioni e dei titoli similari ovvero delle cambiali finanziarie sottoscritti o acquistati, al servizio dell operazione medesima. La societa' potra' inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ed a vantaggio dei portatori dei relativi titoli o dei concedenti i finanziamenti, cedere a terzi i crediti acquistati ovvero le obbligazioni e i titoli similari ovvero le cambiali finanziarie sottoscritte e/o acquistati nell ambito di tali operazioni. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge n. 130/1999, come tempo per tempo applicabile, la societa' puo' compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonche' operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi, dalla suddetta legge previsti, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o dai summenzionati finanziamenti. Il tutto, comunque, nell ambito ed in aderenza a quanto previsto dalla legge n. 130/1999 come tempo per tempo applicabile.
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