Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' - osservati il principio della mutualita' e le disposizioni di legge vigenti sulle cooperative agricole di produzione e lavoro, si propone, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, di effettuare con il prevalente contributo dei soci l'esercizio esclusivo di tutte le attivita' agricole, incluse le attivita' connesse e di prestazioni di servizi inerenti, di cui all'art. 2135 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: - l'esercizio dell'attivita' agricola e zootecnica, la conduzione e la gestione di aziende e di terreni agricoli di qualsiasi specie e tipo; - la realizzazione di impianti per la lavorazione, commercializzazione, distribuzione, punti vendita e quant'altro possa servire per un migliore completamento della filiera; - la conduzione e l'acquisto di terreni e di aziende agricole in genere; - la produzione agricola e relativa commercializzazione di fiori, piante da appartamento e ornamentali, prodotti vegetali di qualsiasi genere e specie, nonche' di ortaggi; - l'importazione e l'esportazione di alberi, piante, fiori, ortaggi e prodotti vegetali di qualsiasi genere e specie; - la conduzione e la gestione di fondi rustici dei soci o ricevuti a qualsiasi titolo; - la conduzione di terreni in genere, eseguire miglioramenti fondiari previsti dalle misure del p. S. R. Sicilia "pacchetto giovani". Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti o negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi destinati allo sviluppo tecnologico ed al potenziamento aziendale; potra' adottare, verificare, procedere alla programmazione anche pluriennale finalizzata all'ammodernamento della cooperativa. La cooperativa, allorquando operera' nel quadro delle realizzazioni di nuove iniziative produttive, si avvarra' - promuovendone la concessione - delle agevolazioni e di ogni forma di finanziamento e di contribuzione prevista dalle vigenti e future normative regionali, nazionali e comunitarie. La cooperativa puo', inoltre, effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. La cooperativa potra', infine, emettere obbligazione ed altri strumenti finanziari al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa, che svolge la propria attivita' senza fini si speculazione privata, ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformita' alla legge 3 aprile 2001, n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa pertanto si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci in modo prevalente; essa puo' peraltro svolgere la propria attivita' anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Essi cono obbligatori nei casi e nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
Parole chiaveValflora Società Cooperativa Agricola appartiene al comparto Agricoltura e si occupa di Floricoltura e riproduzione delle piante. La classificazione ATECO 01.19 identifica l'attività: Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti.
Valflora Società Cooperativa Agricola opera anche con i nomi: "VALFLORA", "SOCIETA VALFLORA", "COOPERATIVA VALFLORA", "SOCIETA COOPERATIVA VALFLORA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALFLORA".
La dimensione aziendale colloca Valflora Società Cooperativa Agricola nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.