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L'attivita' edilizia in genere, in proprio e per conto terzi, e cosi' l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto, la gestione di terreni edificabili ed agricoli e di fabbricati di ogni tipo; l'acquisto, la urbanizzazione, la lottizzazione e la vendita di aree fabbricabili; la costruzione, la demolizione, la ricostruzione, la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione, la ultimazione, la modificazione, l'ampliamento, la sopraelevazione di fabbricati civili, direzionali, industriali, artigianali e rurali; la esecuzione di opere accessorie ed affini; la realizzazione e la installazione di impianti tecnologici in genere nei fabbricati; l'appalto e il subappalto di opere edilizie; il commercio di materiali per l'edilizia ed in sostanza ogni attivita' che abbia attinenza con l'edilizia sia pubblica che privata, nonche' tutte le attivita' affini, connesse, complementari e conseguenti alle precedenti. La societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, nel rispetto della normativa bancaria e creditizia, che fossero ritenute necessarie o utili e comunque strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale. A tale fine e nei limiti di cui sopra, essa potra' assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre societa' e imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, assumere prestiti cambiari e non, mutui, anche ipotecari, prestare garanzie reali, avalli, fidejussioni, anche per obbligazioni contratte da terzi, e ricevere gli stessi da terzi ed operare con ogni tipo di istituto di credito. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale la raccolta e la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio in via prevalente delle attivita' di cui all'art. 4 - secondo comma - del d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991 n. 197, nonche' l'esercizio delle attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e le altre attivita' vietate o riservate dalla legge.
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