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Titolo ii scopo - oggetto art. 3 (scopo mutualistico) lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, anche in relazione alla loro appartenenza ad una delle due categorie di soci ordinari di cui all'articolo 5 del presente statuto . La cooperativa adottera' apposito regolamento al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico cosi' come disciplinato dall'art. 2521 e nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l'altro: a) le caratteristiche dei soci che svolgono attivita' professionale; b) i criteri e le modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; c) i criteri e le modalita' affinche' la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) i criteri e le modalita' con i quali il socio incaricato puo' avvalersi di ausiliari ovvero puo' essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e del dissenso del medesimo previsti dalla vigente normativa; e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonche' degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal presente articolo; f) le modalita' di remunerazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) la societa' si propone di esercitare in via esclusiva attivita' professionale consistente nell'attivita' di consulenza del lavoro ed eventualmente anche attivita' di consulenza fiscale e societaria avvalendosi di nuovi soci professionisti iscritti nell'ordine competente. La societa' viene pertanto attualmente iscritta all'albo dei consulenti del lavoro e potra' essere iscritta presso altri ordini professionali qualora aderiscano soci esercenti altre attivita' protette. A titolo esemplificativo e non esaustivo la societa' puo' svolgere le seguenti attivita': -consulenza del lavoro, elaborazione buste paga, ricorsi amministrativi in materia di lavoro, adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti e ad essi assimilati ai sensi della legge n. 12/1979 e tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale; -l'attivita' di elaborazione dei dati contabili e non, predisposizione della documentazione connessa agli adempimenti previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento di attivita' economiche; -l'attivita' di organizzazione e controllo gestionale; -lo studio ed assistenza per la costituzione e l'impianto delle strutture contabili ed amministrative di imprese, enti e societa' di qualsiasi tipo, e per ogni altro atto della vita delle imprese, enti e societa' aventi implicazioni amministrative e contabili; -controllo dei conti e delle partite attive e passive; -formazione ed aggiornamento professionale collettivo, sia attraverso gruppi di studio e di lavoro, sia con iniziative quali incontri-dibattiti e giornate di studio; -l'assunzione della domiciliazione di sedi legali e/o amministrative di enti, imprese, associazioni, consorzi e societa', sia italiani che esteri; -la funzione di "trustee" ai sensi dell'art. 7 della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e nel loro riconoscimento adottato a l'aja il 1 luglio 1985 e ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364; -la funzione di protector in trusts comunque istituiti. La societa' si riserva anche di svolgere le seguenti attivita' qualora consentito dalla normativa regolatrice del proprio ordine professionale, avvalendosi eventualmente, se necessario, di nuovi soci professionisti iscritti negli ordini afferenti le attivita' stesse: -valutazione di aziende e di patrimoni a supporto di tecnici e periti designati da terzi ed in particolare dall'autorita' giudiziaria (ad esempio nelle ipotesi di conferimenti in societa' di beni in natura, ovvero di fusioni societarie comportanti il concambio di azioni); -studio ed assistenza nella realizzazione di particolari combinazioni aziendali e societarie (concentrazioni, scorpori, fusioni, scissioni, cessioni ed acquisizioni di aziende o di rami di attivita') sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, avvalendosi se necessario di professionisti particolarmente qualificati; -la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti; -l'amministrazione di immobili, di beni mobili e patrimoni composti, per conto di terzi senza intestazione fiduciaria; -l'assistenza nella ristrutturazione della contabilita' e dell'amministrazione di aziende in crisi, o in fase di sviluppo. La cooperativa provvede a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle attivita' professionali sopra indicate. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveValore Lavoro Società Cooperativa Tra Professionisti opera nel settore Servizi alle imprese, specializzandosi in Attivita' legali, contabilita' e revisione bilanci. L'attività economica con codice ATECO 69.20.30 è: Attività dei consulenti del lavoro.
Valore Lavoro Società Cooperativa Tra Professionisti è anche conosciuta con il nome "VALORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA TRA PROFESSIONISTI".
Secondo la classificazione europea delle imprese, Valore Lavoro Società Cooperativa Tra Professionisti rientra nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.