Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: l attivita' di parrucchieri ed estetica unisex compresa la vendita di prodotti cosmetici, di bellezza e, in genere, coadiuvanti della cura del corpo e della crescita del capello anche con l utilizzo di impianti e macchinari specifici ed idonei a tal scopo nonche' l attivita' di produzione, la manutenzione e la confezione di parrucche, toupet posticci e articoli similari ivi compresa la vendita di prodotti idonei alla loro cura e al loro mantenimento. In questo contesto la societa' potra' all occorrenza svolgere tutte quelle attivita' accessorie, propedeutiche e/o complementari agli scopi sociali e, conseguentemente, effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che ritenga convenienti. La societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese commerciali, industriali, in aziende o societa', compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale e di rappresentanza o commissione che sia ritenuta utile ed opportuna dall'organo amministrativo, ai fini comunque, di investimento stabile e non ai fini del collocamento, nonche' svolgere operazioni di attivita' commerciale, direttamente o indirettamente connesse con lo scopo sociale principale. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attivita': - la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione; - lo svolgimento di attivita' di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti a qualsiasi albo professionale e che sono tutelati dalla legge 23/11/1939 n. 1815; - lo svolgimento di attivita' di "intermediazione mobiliare" contemplate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1; - lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attivita' contemplate dall'art. 4, 2 comma, della legge 5 luglio 1991 n. 197 e dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385; - lo svolgimento di attivita' di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, cos come previste dalla legge 5 luglio 1991 n. 197; - l'attivita' di intermediazione immobiliare ex legge 3 febbraio 1989 n. 39. Per il raggiungimento degli scopi sociali, i soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, o a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso nei limiti e con i criteri e le condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili in particolare dalla delibera del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (c. I. C. R. ) del 3 marzo 1994, dalle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e dalle istruzioni della banca d'italia in materia di raccolta di risparmio da soggetti diversi dalle banche, tutte come eventualmente in futuro modificate.
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