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Articolo 3: scopo della societa' e' la costruzione senza fine di lucro con o senza contributo dello stato o di altri enti pubblici, di case popolari ed economiche da assegnare ai soci aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni di legge in materia, in proprieta' indivisa o individuale ed in locazione (e cio' pure mediante patto di futura vendita ed anche con successivo trasferimento della proprieta'), qualora cio' sia previsto o consentito da specifiche leggi di edilizia residenziale agevolata (nn. 179/1992, 493/1993 e 21/2001 ed eventuali altre anche successive) destinando in tal caso i canoni al perseguimento dei propri fini mutualistici o comunque quando cio' contribuisca alla realizzazione di tali fini mutualistici. E' vietata la cessione ai soci in proprieta' degli alloggi facenti parte di programmi a proprieta' indivisa. La cooperativa puo' promuovere e realizzare programmi propri, partecipare ai programmi di consorzi ai quali aderisca o di altre cooperative facenti parte dello stesso consorzio e puo' consentire la partecipazione ai suoi programmi ad altre cooperative, secondo modalita' che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione. Per conseguire lo scopo la societa' potra' acquistare aree, diritti di superficie o di qualsiasi altra natura, e/o fabbricati anche non ultimati, provvedere alle costruzioni o in economia o mediante appalti, licitazioni, e simili, contrarre mutui ipotecari, chiedere contributi e fare ogni altra operazione per il raggiungimento del fine sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie fidejussorie (nei limiti di cui alla legge n. 1 del 1991 e al d. L. Vo n. 385/1993 e quindi non nei confronti del pubblico e sempre che tali attivita' non abbiano carattere prevalente sulle altre) nell'interesse dei propri soci e di altri enti mutualistici cui partecipi la cooperativa o facenti parte dello stesso ente mutualistico; potra' inoltre alienare - nei limiti e con le modalita' di legge - quelle parti di immobili che risultassero esuberanti. In relazione a detto scopo la cooperativa potra' fare parte di associazioni in genere e di cooperative in particolare, consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine al proprio.
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