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La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al pro-prio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto servizi resi a persone o imprese nazionali od internazionali nei settori: * dell'accoglienza, del turismo e del commercio, quali ad esempio non limitativo: trasporto persone, noleggio con conducente, servizi taxi, guide turistiche, noleggio di motoveicoli, noleggio di imbarcazioni e aeromobili in genere con o senza conducente; * gestione di bar, ristoranti, catering, ostelli, alberghi, e ogni altra attivita' ricettiva; * attivita' artigianali nel campo dei servizi alla persona. Il tutto allo scopo di perseguire i propri fini mutualistici, nello svolgimento di tali attivita' ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei soci artigiani o lavoratori. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 3 del d. Lgs. 112/2017 e s. M. I. . Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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