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L'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del c. C. : coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e delle attivita' connesse, compresa l'attivita' agrituristica, la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento. Dette attivita' possono essere esercitate su fondi di proprieta' della societa' o dei soci, o su fondi assunti in affitto, in godimento, in comodato e in compartecipazione stagionale dalla stessa societa' o da uno o piu' soci. La societa' potra' inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all art. 2135 del c. C. , produrre e vendere energia elettrica e calorica ottenuta da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonche' carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo e biomasse, derivanti da prodotti agricoli. La societa' potra' inoltre vendere prodotti e beni in conformita' alle disposizioni di cui al d. Lgs 228/01. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' svolgere qualunque attivita' connessa, complementare o affine con le precedenti e compiere ogni operazione accessoria. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ammesse dalla legge che saranno necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale, anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi comunque oggetto connesso al proprio, nonche' stipulare intese con altri produttori agricoli e/o loro associazioni, o partecipare ad associazioni e consorzi tra produttori agricoli, e comunque nei limiti consentiti dalla normativa che regola le societa' agricole di cui all art. 2 del d. Lgs. N. 99/2004. Le sopra specificate attivita' della societa' possono essere esercitate solo se conformate a pieno titolo alla previsione testuale dell'art. 2135 c. C. . La societa' potra' eseguire sugli eventuali fondi apportati dai soci nuove piantagioni e tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio dell'attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa'. Col consenso del socio proprietario potra' altresi' costruire, ampliare o ristrutturare fabbricati ed effettuare opere di miglioramento fondiario che siano ritenute necessarie per lo svolgimento delle attivita' sociali. In caso di scioglimento della societa', o del singolo rapporto sociale in capo ad un socio, le piantagioni e le opere eseguite dalla societa' sul fondo di un socio dovranno, a richiesta di quest'ultimo, essere rimosse a spese della societa' medesima e il tutto ripristinato nello stato in cui si trova al momento del conferimento in godimento, salvo il deterioramento d'uso. In nessun caso la societa' potra' pretendere dal proprietario degli immobili somme a titolo di rimborso o riconoscimento delle migliorie apportate. I frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi e dalle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, trasformazione e vendita.
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