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La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, le migliori condizioni di lavoro. In particolare, scopo della cooperativa e' quello di procurare ai soci occasioni di lavoro riferite alle seguenti attivita': - servizi integrati per aziende private ed enti pubblici; - servizi di pulizia e facchinaggio di cui al dpr 602/70; - servizi di manutenzione di aree verdi. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno redatto ai sensi della legge 3 aprile 2001 numero 142 articolo 6. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la cooperativa: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. . La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha come oggetto: - lo svolgimento di attivita' di confezionamento, di assemblaggio, con qualsiasi modalita' di termoretroazione e sliver; - lo svolgimento di servizi integrati per aziende private ed enti pubblici, comprendenti tutte le attivita' di logistica a partire dal trasporto per conto proprio e terzi, il ricevimento delle merci, il facchinaggio, il controllo dell'integrita' dei colli e della quantita', la gestione informatizzata del carico e scarico di magazzino e l'archiviazione dei documenti, lo stoccaggio e l'allocazione dei materiali, il prelievo da magazzino e la preparazione di lotti omogenei per la produzione e l'asservimento della stessa, il prelievo dei semilavorati o prodotti finiti a fine linea prevedendo l'eventuale completamento oltre che l'imballo e l'etichettatura, lo stoccaggio a magazzino prodotti finiti e la consegna a cliente finale. A completamento del servizio globale di magazzinaggio e logistica e' prevista l'attivita' di pulizia e servizi di igienizzazione, lo smaltimento dei rifiuti aziendali e la manutenzione delle aree affidate, siano esse coperte, scoperte e verdi; - lo svolgimento di attivita' di manutenzione di aree verdi. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. La cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
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