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Articolo 4. Scopo della societa' e' di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione del gioco del golf. La societa' esercita in via stabile e principale l organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l assistenza all attivita' sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del golf e piu' in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo la societa' provvede al tesseramento di coloro che frequentano il circolo per la pratica del gioco del golf (gli "iscritti"), provvedendo alla iscrizione, alla riscossione delle quote annue di tesseramento, all'accertamento della regolarita' delle iscrizioni ed alla vigilanza sul comportamento degli iscritti in conformita' alla normativa federale; con regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci viene stabilita l'eventuale suddivisione degli iscritti in categorie e sottocategorie nel rispetto del principio della disciplina uniforme del rapporto, i diritti ed i doveri degli iscritti, le modalita' di utilizzazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature e di svolgimento dell'attivita' sportiva; nello svolgimento della propria attivita', la societa' si impegna: - ad accettare e applicare le norme statutarie e regolamentari e le direttive della federazione italiana golf (f. I. G. ), del comitato olimpico nazionale italiano (c. O. N. I. ), del comitato olimpico internazionale (c. I. O. ) e del comitato italiano paralimpico (c. I. P. ); - a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della f. I. G. ; - a rispettare le previsioni di cui all art. 33 comma 6 e 7 del d. Lgs. 36/2021 e 16 del d. Lgs. 39/2021 - ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi ed organi disciplinari nonche' il principio del doppio grado di giurisdizione nella materia disciplinare; - a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal consiglio federale. La societa' puo' altresi' svolgere attivita', in via secondaria e strumentale, attivita' diverse da quelle principali, purche' nei limiti indicati dalla normativa vigente e secondo criteri e limiti che verranno definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 la societa' non ha fini di lucro; e' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita della societa' a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La societa' destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. La societa' puo' destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall istituto nazionale di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all art. 8 comma 3 del d. Lgs 36/21. In caso di scioglimento della societa' per qualsiasi causa il patrimonio dovra' essere devoluto ai fini sportivi ad altra societa' con finalita' analoghe salva diversa destinazione imposta del pari per legge. Le societa' sportive dilettantistiche affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal coni e dal cip, garantiscono, l osservanza delle norme e consuetudini sportive e dei principi previsti dagli enti sportivi internazionali e nazionali, quali, tra le altre, dagli statuti del coni e del cip, con particolare riguardo agli articoli 29 e 33, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Lo statuto della societa', altresi', deve garantire il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunita', per altro contenuti anche nell art. 7 del d. Lgs. 36/2021, nonche' di lealta' sportiva in conformita' alle deliberazioni ed agli indirizzi del comitato olimpico internazionale, di seguito denominato c. I. O. , del coni e del cip, . Fatta salva l applicazione delle norme del codice civile compatibili.
Parole chiaveL'attività economica con codice ATECO 93.19.10 è: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.
Secondo i criteri europei, Vigevano Golf Club Società Sportiva Dilettantistica A Responsabilita' Limitata, In Forma Abbreviata Vigevano Golf Club S.s.d. A R.l. è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 65.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.