Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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L'associazione non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolari finalita' di inserire nell'attivita' economica svolta i lavoratori svantaggiati o disabili secondo le tipologie ed indicazioni di cui all'art. 2 del d. Lgs. N. 155/2006. Art. 4 (attivita' dell'associazione) l'associazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 29 novembre 2001, recante ?Definizione dei livelli essenziali di assistenza?, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002; in particolare servizi socio - assistenziali agli anziani nella propria sede, con annessi servizi di cura alla persona, somministrazione di farmaci, anche a domicilio, offrendo il necessario supporto tecnico, inclusa la fornitura di apparecchiature mediche e materiali relativi; b) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2001, recante ?Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie?, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001; c) la gestione di' attivita' didattiche di ogni genere e grado, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 (e successive modifiche o integrazioni) nonche' di tutta la vigente normativa in materia, quali: attivita' di scuola parificata elementare, attivita' della scuola dell'infanzia e 1? ciclo d'istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) e attivita' di scuola secondaria di secondo grado; d) la gestione di asilo nido, doposcuola, servizio di assistenza oltre l'orario scolastico, mensa; e) la gestione di attivita' volte allo sviluppo artistico e culturale quali: corsi di danza, di musica, canto etc. , servizi di biblioteca e videoteca, corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalita', corsi di recupero istruzione scolastica; f) la prestazione di servizi di trasporto in autoambulanza, trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli. Le attivita' di cui sopra devono essere esercitate dall'associazione in via stabile e principale. Per attivita' principale ai sensi dell' articolo 1, comma i, del d. Lgs. N. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'associazione potra' svolgere anche attivita' direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali; in particolare gestione, assunzione di cliniche, case di cura, case di riposo e strutture socio assistenziali; servizi di lavanderia, tintoria, stireria nonche' fornitura di biancheria; ristorazione collettiva incluso acquisto, preparazione e distribuzione di cibi e generi alimentari. L'associazione potra' garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglioramento, raggiunto dagli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
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