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La societa' ha scopo mutualistico e non di lucro e persegue esclusivamente finalita' di utilita' sociale ai sensi del d. Lgs. N. 460 del 4/12/1997, della legge n. 383 del 7/12/2000, nonche' della legge n. 381 dell 8/11/1991. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ma dovra' essere prevalente lo scambio mutualistico, e cioe' l attivita' svolta nei confronti dei soci. Nello svolgimento della sua attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio della parita' di trattamento e le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualita' prevalente. La prestazione dei soci in favore della societa' avverra' o con contratto di lavoro subordinato e relativa applicazione dello statuto dei lavoratori, o sotto forma di collaborazione autonoma o collaborazione coordinata e continuativa. La societa' per il raggiungimento dello scopo sociale si potra' avvalere anche dell opera di eventuali volontari soci o non soci, entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa e' impegnata ad integrare la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all associazionismo cooperativo. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - assistenza sociale e socio sanitaria in comunita'-alloggio ed a domicilio; - assistenza sanitaria; - istruzione; - formazione. Le attivita' di assistenza sanitaria, istruzione e formazione al fine di perseguire finalita' di solidarieta' sociale sono rese nei confronti dei seguenti soggetti: a) persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545 septies c. C. . E espressamente vietato l esercizio di altre attivita' diverse da quelle elencate, tranne che non si tratti di attivita' direttamente connesse e funzionali con le attivita' istituzionali. Le attivita' connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali ed i proventi non devono superare il 66% delle spese complessive per l organizzazione.
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