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A) realizzare iniziative di appoggio educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni di minori in generale, con particolare riferimento ai minori stranieri, inclusi quelli non accompagnati, di eta' compresa tra i 6 ed i 14 anni ed eccezionalmente - ove ricorra idonea valutazione del responsabile del progetto educativo, avvallata dal consiglio di amministrazione - anche di eta' maggiore di 14 anni. I destinatari del servizio saranno individuati, oltre che per le caratteristiche di cui sopra, anche per l'assenza di patologie riconducibili all'asse 1 del icd 10 oms ed in particolare quelle all'interno delle categorie di seguito elencate: i) sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico; ii) sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (con particolare riferimento ai disturbi della condotta); iii) schizofrenia, sindrome schizotipica, sindromi deliranti; iv) sindromi affettive (maniaco - depressive); v) disturbi della personalita' e del comportamento nell'adulto. Per quanto riguarda i minori che presentano condizione psico - sociale anomala (asse 5 del icd 10 oms), non potranno essere ammessi ai servizi prestati dalla cooperativa solo quando la loro condizione implica un intervento sull'asse 1. Per la realizzazione delle attivita' sopra indicate la "villa sole - s. C. S. " intende gestire una struttura residenziale di accoglienza dove erogare assistenza qualificata con finalita' socio-assistenziali ed educative ai minori con i requisiti di cui sopra in ambienti adeguatamente destinati allo scopo e rispondenti alle normative vigenti; b) organizzare e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarieta' e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonche' con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di informazioni studi ed esperienze; c) elaborare e rendere pubblici strategie e progetti alternativi di sviluppo sociale e di integrazione del minore nel tessuto sociale e comunitario; d) organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali volte a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio - sanitario, educativo e socio-assistenziale, con particolare riguardo al problema dei minori in generale, con particolare riferimento ai minori stranieri inclusi quelli non accompagnati di eta' compresa tra i 6 ed i 14 anni. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico; 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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