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La cooperativa conformemente alla legge 381/91 e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' e non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', e in special modo di soci lavoratori, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo, anche con l'apporto di soci prestatori, l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Anche gli adolescenti, i giovani e gli adulti in disagio socio - familiare rientrano altresi' con modalita' affini negli obiettivi di intervento della cooperativa. La cooperativa ha come oggetto l'accoglienza, il mantenimento, la cura, la formazione, l'istruzione scolastica e professionale di minori, giovani e adulti in stato di necessita' e/o di disagio. La cooperativa inoltre sviluppa programmi di rafforzamento familiare mediante risposte strutturate e professionali a persone singole, famiglie, enti, istituzioni ed agenzie educative. La cooperativa provvede al perseguimento di questi fini con: a) l'istituzione di unita' familiari organizzate e gestite in base alle norme del regolamento interno; b) il reperimento, la selezione e la formazione del personale pedagogico e di servizio; b) la collaborazione con gli altri villaggi sos italiani ed esteri, al fine di coordinare l'attivita' sul piano nazionale ed internazionale e per dare ed ottenere la migliore attuazione dei comuni compiti statutari; c) l'attuazione di iniziative atte a far conoscere l'esistenza e l'attivita' dei villaggi sos, al fine di promuovere l'incremento numerico e qualitativo dei soci, dei benefattori e degli amici dei villaggi sos; d) nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese aventi finalita' similari all'attivita' della societa'. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tali attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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