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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli. In tale contesto la cooperativa puo' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa esercita in via esclusiva le attivita' di cui all art. 2135 del codice civile e puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, entro i limiti stabiliti dal principio di mutualita' prevalente, di cui all art. 2512 e seguenti del c. C. . Per raggiungere il proprio oggetto sociale la cooperativa puo' promuovere o aderire ad unioni di categoria e a confederazioni nazionali e territoriali aventi obiettivi e scopi affini. Considerata l attivita' mutualistica della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto esclusivo: - la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli conferiti dai soci, prevalentemente i prodotti vitivinicoli quali uve, mosti, vini, ecc ; - tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali - quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', ecc. ; - la programmazione delle produzioni dei soci in termini qualitativi e quantitativi; - la concentrazione dell offerta e la commercializzazione diretta della produzione dei soci; - la partecipazione alla gestione delle crisi di mercato; - la riduzione dei costi di produzione nelle aziende dei soci e la stabilizzazione dei prezzi all origine; - la promozione di tecniche di produzione rispettose dell ambiente, del benessere degli animali e dei processi di rintracciabilita' alimentare, con il miglioramento della qualita' dei prodotti offerti sul mercato; - l adozione di tecnologie innovative e la realizzazione di interventi nella logistica; - l accesso a nuovi mercati. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa puo' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' puo' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea sociale la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell art. 2545-septies c. C. La cooperativa puo' essere riconosciuta quale organizzazione dei produttori (op) ai sensi delle vigenti normative dell unione europea, dello stato italiano e delle eventuali disposizioni regionali in materia. Qualora venga riconosciuta quale op le relative norme di legge che la disciplinano fanno parte a pieno titolo del presente statuto.
Parole chiaveVini San Giorgio - Società Cooperativa Agricola - Società Cooperativa Per Azioni svolge la propria attività nel macrosettore Bevande, segmento Vino. Secondo la classificazione ATECO, il codice 01.21.00 indica: Coltivazione di uva.
Vini San Giorgio - Società Cooperativa Agricola - Società Cooperativa Per Azioni opera anche con i nomi: "VINI SAN GIORGIO", "SOCIETA' COOPERATIVA", "SOCIETA SOCIETA' COOPERATIVA", "COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA", "SOCIETA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA" e "VINI SAN GIORGIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - SOCIETA' COOPERATIVA".
Vini San Giorgio - Società Cooperativa Agricola - Società Cooperativa Per Azioni appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.0 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.