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Text aus dem italienischen uebersetzt: la cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della promozione della cooperazione senza fini di speculazione privata, e ha esclusivamente come scopo lo svolgimento delle attivita' agricole ai sensi dell'art. 2135 codice civile. Nel rispetto delle finalita' di promozione della cooperativa, come descritte nel precedente articolo, nonche' delle caratteristiche e degli interessi dei soci, come di seguito definiti, la cooperativa ha per oggetto: a) la vendita pubblica congiunta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli prodotti dai soci; b) lo svolgimento e la realizzazione di tutte le misure e attivita' ammesse nell'ambito della commercializzazione diretta e dell'agriturismo, a favore e per conto dei soci; c) l'acquisto congiunto e l'intermediazione per l'acquisto di tutti i beni di prima necessita', per il negozio contadino e le aziende agricole e le gestioni domestiche dei soci; d) la rappresentanza e la promozione degli interessi congiunti nonche' la realizzazione di strutture e la partecipazione alle stesse, idonee a migliorare le condizioni economiche dei soci; e) la realizzazione, l'acquisto, la locazione, l'affitto, il comodato e la gestione di costruzioni, macchinari, impianti e strutture di ogni genere per la lavorazione a regola d'arte, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ottenuti dai soci; f) la realizzazione di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che risultano dall'oggetto della cooperativa, nonche' la realizzazione di tutte le iniziative che contribuiscono direttamente o indirettamente al conseguimento dello scopo della cooperativa; g) la partecipazione a federazioni cooperativistiche ed enti finalizzati direttamente o indirettamente all'assistenza, alla promozione, al consolidamento aziendale, organizzativo, economico e finanziario della cooperativa; h) la collaborazione con altre organizzazioni agricole al fine di garantire lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci; i) la commercializzazione di prodotti non-soci nel rispetto delle disposizioni della mutualita' prevalente. La cooperativa potra' svolgere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili per la realizzazione dello scopo della cooperativa, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e l'ampliamento dell'azienda, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. Potra' anche assumere partecipazioni in altre societa' e aderire ad associazioni. Nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla legge e dai regolamenti la societa' potra' assumere finanziamenti presso i soci finalizzati a realizzare lo scopo sociale. Lo svolgimento di tale attivita' sara' disciplinato da un apposito regolamento.
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