Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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- l' attivita' di assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti sia in italia che all' estero, con l' esclusione delle attivita' che configurano operativita' nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in materia; - la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie di ogni tipo, compreso il rilascio di fidejussioni, avalli, accettazioni, girate, concessioni di mutui, ipoteche, pegni e ogni altro privilegio, a favore delle societa' o imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 codice civile e controllate da una stessa controllante, e in generale nei confronti di tutte le societa' direttamente o indirettamente partecipate. Essa potra' compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria( in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l' oggetto sociale), immobiliare e mobiliare, ivi compresa la concessione in locazione di immobili, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, ivi compresa l' assunzione di finanziamenti esteri nell' ambito delle vigenti norme valutarie, ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; sono altresi' comprese le seguenti operazioni: la stipulazione di mutui attivi e passivi anche fondiari; la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli istituti di credito ordinario ed a medio termine; l' assunzione diretta od indiretta e comunque in via non prevalente di interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre societa' od imprese, italiane o estere; il tutto esclusivamente per conto proprio e con esclusione comunque dell' esercizio di attivita' di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In caso di conseguimento dell' oggetto sociale, o di sopravvenuta impossibilita' a conseguirlo, spetta ai soci accomandatari in via disgiunta l' accertamento dell' evento e la successiva convocazione tempestiva dell' assemblea per le opportune delibere inerenti e conseguenti; tale convocazione deve essere comunque effettuata nel termine massimo di trenta giorni.
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