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La societa', ai sensi dell'art. 7, comma 2, prima parte, della legge 362/1991, come modificato dalla legge 124/2017, ha come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di gestione di farmacie per la vendita el dettaglio di specialita' medicinali, prodotti medicali e preparati galenici, il tutto nell'osservanza dei limiti previsti dalla l. 8 novembre 1991, n. 362 come modificata ed integrata dalle disposizioni del d. L. 4. Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della citata legge 124/2017 e comunque nel pieno rispetto di tutta la normativa che anche in futuro, dovesse intervenire per la regolamentazione della materia. Pertanto ai soli fini descrittivi la societa' ha ad oggetto le seguenti attivita': a) preparazione e vendita al dettaglio di specialita' medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, complementi alimentari ed integratori della dieta; b) vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici; c) vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie; d) effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature; e) attivita' di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale informativo - educativo sanitario per il pubblico; vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; f) promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria ed aggiornamento delle professioni inerenti la sanita' ed il benessere personale; g) effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; h) fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori, comunque inerenti agli scopi della societa', ad operatori, enti, istituti od imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettivita'. I) il commercio all'ingrosso di prodotti medicinali, specialita' farmaceutiche, prodotti dietetici, articoli farmaceutici, sanitari, veterinari, galenici, dermocosmetici, farmacosmetici, come definito dal d. Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. Pertanto ad eccezione dell'attivita' di gestione di farmacie restano espressamente escluse le altre attivita' che richiedono l'esclusivita' dell'oggetto sociale. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale, la societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari e mobiliari - con esclusione di qualsiasi operazione cosiddetta "da e nei confronti del pubblico" - che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' sopra elencate, precisandosi che le attivita' di cui innanzi potranno essere svolte nel modo piu' ampio anche attraverso la partecipazione a societa', consorzi, "joint venture", reti d'impresa e altre forme associative. La societa' potra' porre in essere le attivita' sopra descritte, previo l'ottenimento delle autorizzazioni eventualmente richieste, nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare con i limiti di cui alla legge 39/1989, al d. Lgs. 58/1998 ed al d. Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attivita' professionali e non riservate a determinate categorie di soggetti; in conseguenza, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, l'incarico relativo allo svolgimento di attivita' riservate dalla legge alle professioni protette, deve essere espletato, nei limiti di legge, esclusivamente da professionisti nominativamente indicati iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordini professionali.
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