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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale, senza fini di lucro, dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. La societa' puo' esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al superiore comma. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo comporta la cancellazione d'ufficio dal registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche. Fermo quanto sopra, e nei limiti di quanto sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attivita' sportiva dilettantistica e di ogni attivita' ad essa connessa, la societa' puo' compiere tutte le operazioni ed atti che saranno reputati necessari o utili per l'esercizio delle attivita' di cui all'oggetto, compresa - l'assunzione di partecipazioni in altre societa' aventi oggetto analogo o complementare al proprio; - la ricezione di finanziamenti da soci, da societa' controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purche' nei limiti e sotto l'osservanza delle normative in tema di raccolta del risparmio. E' fatto divieto alla societa' di esercitare quanto oggetto di attivita' riservate a particolari categorie di soggetti come pure ogni attivita' non compatibile con l'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche. La societa' e' riconosciuta, ai fini sportivi, dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attivita' svolta da societa' e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, tenuto dal dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al ministero dell'economia e delle finanze - agenzia delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive ivi iscritte.
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