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La societa' e' senza fine di lucro e i proventi delle attivita' non possono essere in nessun caso divisi tra i soci neanche in forma indiretta, se non nei limiti ed in conformita' alle leggi tempo per tempo vigenti in materia. La societa', ai fini sportivi di cui all art. 10 del d. Lgs. N. 36/2021, esercita in via stabile e principale l organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. N. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica del fitness, bodybuilding e pesistica, karate, judo, taekwondo, ju jitsu, mma, kick boxing e pugilato, arti marziali, ginnastica in tutte le sue forme, danza in tutte le sue forme ed in genere. In particolare, la societa' ha per oggetto: - l'esercizio e l organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa la formazione e l attivita' didattica, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l organizzazione di attivita' didattica per l avvio, l aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. Inoltre, nei limiti previsti dall articolo 9, d. Lgs. N. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale di cui innanzi: - la gestione dell impiantistica sportiva, la costruzione, l ampliamento, l attrezzamento ed il miglioramento di strutture sportive, nonche' l acquisizione delle relative aree e l acquisto d immobili da destinare ad attivita' sportive, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione non finanziaria da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l uso ovvero l utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - la promozione dell attivita' sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell attivita' svolta dai partecipanti o dai tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, nonche' lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; - l organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l acquisizione di nuove concessioni per l esercizio dell attivita' sportiva e ricreativa; - fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - in modo non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, puo' assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Si applica l eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. N. 36/2021, ove applicabile. La societa' si conforma alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi; con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci nonche' di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del coni e/o dei suo organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono e/o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni e/o dei loro organi a cui la societa' si affiliera'. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle federazioni e/o enti di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle societa' affiliate a cui la societa' si affiliera'. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fsn, eps e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all articolo 16, d. Lgs. N. 39/2021. La societa', comunque, potra' raggiungere il proprio scopo operando esclusivamente nei limiti imposti dalle leggi vigenti; il tutto sempre con espressa e tassativa esclusione per quelle attivita' che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse previsioni normative e che richiedono strutture societarie ed un capitale diverso da quello in parola e da svolgersi in forma esclusiva. La societa' si obbliga a non esercitare ogni attivita' che la legge inibisca a societa' che adottino la forma prescelta per il tipo di societa' disciplinato dal presente statuto. Per il raggiungimento delle proprie finalita' la societa' puo' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, tributarie e creditizie previste da norme vigenti e future, nazionali, regionali, comunitarie ed internazionali. Sono tassativamente escluse tutte le attivita' che non possono essere esercitate dalle societa' sportive dilettantistiche, tutte le attivita' vietate e/o riservate dalla legge vigente in materia, le attivita' professionali in genere, le attivita' che possono essere rese unicamente da categorie professionali protette o da soggetti aventi particolari caratterizzazioni tecniche tutelate da espresse previsioni normative, l'esercizio dell'attivita' di assicurazione privata, l'esercizio dell'attivita' di assicurazione in genere ed in particolare le attivita' di assicurazione private contro i danni e sulla vita, l'esercizio in via professionale delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge 1/1991, la sollecitazione al pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 216/74, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 197/91, l'esercizio in misura prevalente o nei confronti del pubblico delle attivita' previste dagli articoli 106 e 113 del decreto legislativo primo settembre 1993 n. 385, nonche' del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, l'erogazione del credito al consumo, l'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario, l'attivita' di mediatore assicurativo, delle banche e degli istituti di credito, le attivita' parabancarie in genere, fiduciarie, di intermediazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, di gestione di fondi comuni di investimento, di fornitura di lavoro temporaneo e di assistenza fiscale e in genere l'attivita' riservata dalla legge alle societa' fiduciarie, alle societa' di intermediazione immobiliare, mobiliare e di intermediazione in genere nonche' alle finanziarie, e comunque qualunque attivita' per la quale la legge richiede l'ottenimento di autorizzazioni e/o impone altre condizioni di struttura e di capitale per la costituzione diverse da quelle in parola, in relazione all'oggetto sociale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2329 n. 3 del codice civile.
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