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La societa', costituita ai sensi dell'articolo 7. 1, commi 4 e 5, della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la legge 130 ), ha per oggetto esclusivo l acquisizione, la gestione e la valorizzazione (anche tramite alienazione) di beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti di locazione finanziaria, se ancora in essere, ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione o scioglimento di tali contratti, nell ambito e nell'interesse esclusivo dell operazione di cartolarizzazione da realizzarsi da parte di titan spv s. R. L. (la spv ), societa' costituita ai sensi della legge 130, con sede in via v. Alfieri n. 1, 31015 conegliano (tv), ed iscritta al registro delle imprese di treviso - belluno al n. 05122720260, cartolarizzazione avente ad oggetto crediti pecuniari ceduti da una banca e da due intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 58, aventi sede legale in italia (le cedenti ), derivanti da contratti di locazione finanziaria (i contratti di leasing ) i cui debitori sono stati qualificati dalle cedenti come in sofferenza in conformita' alla circolare della banca d italia n. 272 del 30 luglio 2008 (matrice dei conti), come successivamente integrata e/o modificata (la cartolarizzazione ). Pertanto, nei limiti dalla legge consentiti e purche' tali attivita' vengano svolte nell ambito e nell interesse della cartolarizzazione, la societa' potra' acquisire e subentrare nei rapporti giuridici derivanti dai contratti di leasing, vendere, permutare, manutenere, restaurare, ristrutturare e - in ogni caso nell'ambito e nei limiti dell'attivita' volta alla loro valorizzazione - anche ricostruire o costruire, i beni immobili, i beni mobili registrati ed altri beni mobili, di qualunque genere e tipo, oggetto dei contratti di leasing e acquistati dalla societa' nell ambito della cartolarizzazione, nonche' concedere in locazione - purche' non finanziaria - e gestire in proprio i beni di cui sopra di cui essa abbia la piena proprieta', altro diritto reale e/o comunque, la disponibilita'. Resta in ogni caso escluso l esercizio di ogni attivita' di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico e, in particolare, sia l esercizio dell attivita' di locazione finanziaria che l esercizio dell'attivita' di acquisto a titolo oneroso di crediti. Secondo quanto previsto dall art. 7. 1 della legge 130, le somme in qualsiasi modo rinvenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti contratti di leasing relativi ai crediti oggetto di cartolarizzazione da parte della spv, sono dovute dalla societa' alla spv, sono assimilate ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nel contesto della cartolarizzazione e al pagamento dei costi della cartolarizzazione medesima. Secondo quanto previsto dall art. 7. 1 della legge 130, i beni e i diritti acquistati dalla societa' e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla societa' nell ambito della cartolarizzazione, in conformita' alle disposizioni della legge 130, costituiscono patrimonio separato, a tutti gli effetti, da quello della societa' stessa. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla spv nell interesse dei portatori dei titoli emessi dalla spv nell ambito della cartolarizzazione. La societa' verra' consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario e, al termine della cartolarizzazione, verra' liquidata. La capacita' di indebitamento della societa' non potra', comunque, eccedere l ammontare necessario al finanziamento dell acquisto, detenzione, gestione e valorizzazione dei beni e dei rapporti giuridici accessori ai predetti contratti di leasing, nonche', piu' in generale, dei beni a garanzia dei crediti oggetto della cartolarizzazione. Per lo svolgimento e la realizzazione dell oggetto sociale di cui al presente articolo, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell interesse sociale e potra' stipulare contratti di finanziamento in qualita' di prenditore. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi dell art. 7. 1 della legge 130 sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell art. 2, comma 3, lettera c) della legge 130 ovvero da un soggetto abilitato all esercizio dell attivita' di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 dell art. 7. 1 della legge 130.
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