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Articolo 2 oggetto la societa' ha per oggetto: a) valorizzazione e promozione immobiliare compresa la lottizzazione di terreni con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione; b) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la locazione, la ristrutturazione, la riparazione di beni immobili, sia rustici che urbani, tanto civili che industriali, il conferimento di appalti e sub-appalti; c) l'esecuzione di lavori edili, stradali e idraulici in genere, l'assunzione di commesse, di appalti e di sub-appalti; d) l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni mobili occorrenti per l'attivita' sociale, inclusi gli autoveicoli e le macchine comunque registrate. In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, la societa' puo': - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi; - assumere in italia e/o all'estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre societa' e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi aventi scopo analogo o affine a quello della societa' o comunque ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, e gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime. In ogni caso, alla societa' e' espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni), l'attivita' fiduciaria, le attivita' di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), le attivita' di intermediazione finanziaria il cui esercizio e' riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (e successive modificazioni) ed ogni qualsiasi altra attivita' riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.
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