Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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4/1 - la cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto: - l'esecuzione di lavori di facchinaggio (carico e scarico di prodotti e merci presso magazzini e scali aerei e delle ferrovie e presso i mercati all'ingrosso). - la distribuzione di pacchi, plichi, documenti, etc. , a favore di imprese, privati ed enti pubblici e privati. - l'esecuzione di lavori di pulizia, sanificazione, disinfettazione, disinfestazione, derattizzazione, giardinaggio, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, affissioni, segnaletica stradale orizzontale e verticale. - la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali e ospedalieri. - la gestione di parcheggi pubblici e privati. - l'attivita' di trasporto di cose per conto terzi. - l'assunzione di appalti di lavoro presso enti pubblici e privati e comunque chiunque sia il committente. 4/2 - la cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente ma per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui con o senza garanzie reali, e potra' assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio; inoltre potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto e nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa. 4/3 - sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. L della legge 2 gennaio 1991 n. L e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996 n. 415, le attivita' di' mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. L8 del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Non potra' comunque svolgere le attivita' non consentite. 4/4 - la societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di creare, in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, forme di assistenza e previdenza per i soci ammalati e inabili al lavoro, nonche' di promuovere il miglioramento economico di tutti i soci.
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