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La societa' ha scopo consortile e, pertanto, non ha fine di lucro. Essa realizza l'organizzazione comune istituita in conformita' al dettato degli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Detta organizzazione comune e' quindi deputata alla prestazione di servizi anche di carattere generale ai sensi di legge, relativi alla gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata (a. D. I. ) degli assistiti delle aziende sanitarie provinciali (a. S. P. ) della regione sicilia competenti per territorio, ivi incluse le attivita' connesse e conseguenziali, il tutto nel rispetto della normativa di riferimento anche con riferimento all'accreditamento regionale. Tutto quanto sopra nei limiti di legge, nel rispetto dello scopo consortile ai sensi di legge e con le prescritte autorizzazioni. 4. 2 - la societa' consortile ha pertanto come scopo la disciplina e lo svolgimento totale o parziale dell'attivita' sopra specificata in modo tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli soci consorziati. Alla societa' consortile, dunque, e' demandato il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consorziati, all'esecuzione totale o parziale dell'attivita' sopra descritta, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi nonche' con istituti di credito ed enti di ogni sorta. La societa' consortile potra' pertanto, a titolo esemplificativo e per il raggiungimento del proprio oggetto, sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei soci assumere personale, acquistare e vendere macchinari, mezzi, attrezzature, impianti e materiali e beni mobili, stipulare subappalti e contratti per prestazioni di servizi, svolgere qualunque operazione commerciale, finanziaria, bancaria, immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, ponendo in essere gli occorrenti rapporti con terzi e pubbliche amministrazioni. La societa' consortile potra', qualora opportuno e/o necessario, ripartire in affidamento interno tra i soci consorziati le varie attivita' di cui all'oggetto sociale in previsione della loro migliore realizzazione mediante delibera del consiglio di amministrazione e alle condizioni da esso stabilite. 4. 3 - la societa' consortile potra' inoltre compiere, in via secondaria e quindi occasionale e non diretta ed ai soli fini strumentali per il raggiungimento dello scopo socio consortile, con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata in base al d. Lgs. 1? settembre 1993 n. 385 nonche' d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tutte le operazioni pubblicitarie, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e svolgere ogni altra attivita' che sia utile al raggiungimento degli scopi socio consortili, purche' strumentale rispetto al raggiungimento degli scopi stessi.
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