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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La societa' cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge tre aprile duemilauno, numero centoquarantadue e normativa successiva, integrativa e modificativa, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. Considerato lo scopo della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa ha ai sensi della legge numero trecentottantuno/millenovecentonovantuno - articolo uno lettera "a" come oggetto le seguenti attivita': - la gestione di asili nido, scuole materne, luditeche, giocoteche sia di proprieta' che in convenzione con enti pubblici, privati e/o aziende; - l'attivita' di doposcuola per bambini di scuole elementari e la gestione delle predette scuole; - l'organizzazione di attivita' ludiche per bambini e adolescenti; - l'organizzazione di eventi di vario tipo relativamente all'infanzia ed a tutto cio' ad essa connesso; - la produzione di servizi nell'assistenza (polivalente) con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione di servizi socio sanitari educativi; - l'assistenza polivalente ausiliaria a favore di soggetti sani e di soggetti diversamente abili in asili nido, scuole materne, elementari e medie; - il trasporto e l'accompagnamento di soggetti diversamente abili o comunque non autonomi; - l'assistenza educativa al bambino specificatamente al caso; - l'organizzazione di centri estivi per il tempo libero; - l'assistenza domiciliare ai bambini e agli anziani ivi inclusa l'assistenza ospedaliera diurna e notturna; - l'assistenza dei bambini nelle colonie; - la promozione di convegni, tavole rotonde, seminari, corsi di aggiornamento allo scopo di favorire la formazione degli operatori e giungere ad individuare ed affrontare problemi comuni inerenti alle predette attivita'. Gli enti pubblici potranno, anche in deriga alla disciplna in tema di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con la cooperativa per attivita' di cui all'articolo sei legge numero ventuno del millenovecentonovantatre e legge numero trecentottantuno del millenovecentonovantuno - articolo uno comma uno lettera b) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, purche' finalizzati a creare opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo quattro comma uno della richiamata legge numero trecentottantuno. La societa' potra' anche promuovere e realizzare l'aggiornamento e la formazione del propri soci e di terzi interessati alla materia del lavoro nell'ambito dei settori sopra previsti. Per l'esecuzione delle suddette attivita' la cooperativa si dotera' di tutte le autorizzazioni necessarie all'espletamento delle stesse, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia amministrativa e di sicurezza sul lavoro. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce all'associazione nazionale di categoria e alla relativa associazione regionale o provinciale aderente alla federazione cooperative italiane nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro. Essa puo' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ad eccezione di quelle per cui la legge prevede l'adozione di un diverso tipo societario; puo' partecipare quindi anche ad appalti commessi sia da enti pubblici che privati, puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa', private o pubbliche, od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, puo' aderire a consorzi e ad associazioni anche di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, puo' anche accedere a qualsiasi agevolazione prevista dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge trentuno (31) gennaio millenovecentonovantadue (1992) numero cinquantanove (59), ed eventuali norme modificative ed integrative.
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