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Art. 4 - la cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garantire occasioni ed opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle prestazioni di servizi cui e' dedicata l'attivita' della cooperativa. Per il raggiungimento di tale scopo, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore, ma anche non distinto, rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa non ha finalita' speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualita'. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 5 - la societa', nel rispetto dei principi e del metodo della mutualita' senza finalita' speculative, nell'intento di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, si costituisce, per lo svolgimento delle seguenti attivita': - istituzione e gestione di asili nido; - istituzione di scuole dell'infanzia destinati a bambini normodotati in eta' prescolastica; - istituzione di scuole destinate a bambini normodotati in eta' scolastica; - assistenza ed ogni altra forma di intervento socio educativo in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di prevenzione; - la istituzione e gestione di strutture educativo-assistenziali, residenziali e diurne per minori anche a rischio; - la istituzione e gestione di centri di aggregazione con annessi servizi all'utenza; - animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo libero, attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, biblioteche, spazi gioco, laboratori didattici e ricreativi, ecc. ; - attivita' e servizi di assistenza ed educativa domiciliare; - realizzazione, istituzione e gestione di centri di accoglienza e socializzazione quali comunita' alloggio, case famiglia, centri socio educativi residenziali e semiresidenziali, strutture di prime accoglienza rivolte agli utenti minori di eta' ed alle loro famiglie; - interventi di sostegno e reinserimento sociale, attivita' di animazione con finalita' educative e di socializzazione; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale e delle istituzioni; - trasporto, accompagnamento dei minori utenti dei servizi della cooperativa; - riabilitazione e integrazione sociale dei diversamente abili; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso le famiglie, ad alunni disabili di scuole pubbliche e private, elementari e medie inferiori o superiori, o presso altre strutture di accoglienza; - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti; - gestione di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato, ivi comprese organizzazione e gestione di progetti nell'ambito degli scambi e delle cooperazione internazionale; - attivita' ludiche; - assistenza ai bambini di eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni di eta' anche mediante servizio integrativo da prestarsi presso il domicilio di famiglie che richiedono detto servizio e che, comunque, siano disponibili ad aggregarsi per garantire l'affidamento stabile e continuativo nelle proprie case; tale servizio potra' essere assicurato, anche presso l'abitazione degli educatori-soci della cooperativa; - la cura ed assistenza di minori dati in affidamento dal tribunale minorile; - attivita' di doposcuola; - attivita' ricreative; - assistenza agli anziani da effettuarsi anche nel domicilio degli stessi; - assistenza domiciliare ai malati bisognosi di cure; - attivita' di collaborazione con gli istituti scolastici finalizzata all'organizzazione e gestione di stage e corsi integrativi e complementari per l'acquisizione di crediti formalitivi. Tali attivita' verranno svolte secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La cooperativa, inoltre, potra': partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque connesse o accessorie all'attivita' sociale, contrarre mutui, chiedere affidamenti bancari ed operare con banche ed istituti di credito, svolgere qualunque attivita' connessa, affine o accessoria a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' cooperativa operando nel mezzogiorno di italia potra' accedere a tutti i finanziamenti agevolati regionali, nazionali ed europei. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato al precedente art. 4. L'organo amministrativo documentera' la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del codice civile. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.
Parole chiaveIl settore principale di Il Castello Incantato Società Coopertiva è Servizi alle famiglie, con particolare riferimento a Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 88.91.00: Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili.
L'azienda Il Castello Incantato Società Coopertiva è nota anche come "IL CASTELLO INCANTATO SOCIETA' COOPERTIVA".
In base alla tassonomia UE, Il Castello Incantato Società Coopertiva è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.