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Scopo - oggetto - scopo mutualistico - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio mutualistico senza fini di speculazione privata, intendendo far partecipare chiunque sia interessato e ne abbia i requisiti ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi nella propria attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione la cooperativa e' impegnata. In particolare la cooperativa, attraverso l'autogestione collettiva dell'impresa e lo svolgimento delle attivita' di cui all'oggetto sociale, si prefigge lo scopo mutualistico di fornire ai propri soci, della cui prestazione lavorativa, continuativa o occasionale, intende avvalersi, occasioni di lavoro a condizioni piu' vantaggiose di quelle che essi otterrebbero sul mercato, garantendo: - l'accrescimento delle loro capacita' professionali, anche attraverso la sviluppo della qualita' e della quantita' dei servizi prestati; - la collocazione sul mercato della loro prestazione lavorativa alle migliori condizioni; - il miglioramento della loro situazione economica e sociale, favorendone la partecipazione alla vita associativa; il tutto impegnandosi al rispetto del principio di parita' di trattamento nello svolgimento dei rapporti mutualistici e nella ripartizione dei ristorni. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. - oggetto sociale - considerata l'attivita' mutualistica della societa' cosi' come definita all'articolo precedente nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come dal presente statuto determinati, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': conduzione di campagne di marketing, servizi pubblicitari, attivita' per conto terzi volte a migliorare l immagine pubblica di un organizzazione o di un impresa, attivita' di ufficio stampa per conto terzi, promozione dell economia del territorio, agenzia d affari pubblicitaria, servizio di stampa locandine e manifesti, attivita' di affissione e gestione cartellonistica stradale, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto e servizio effettuato anche via internet, servizi di advertising, organizzazione convegni, fiere ed eventi; organizzazioni feste e cerimonie; organizzazione di eventi in genere; gestione di strutture ricettive di pubblici esercizi. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in via non prevalente ma in funzione strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale, la societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari - con esclusione delle operazioni finanziarie c. D. "nei confronti del pubblico" - che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o opportune al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' sopra elencate, non escluse quelle a carattere promozionale; in particolare, entro i limiti sopra enunciati, la societa' potra' compiere: - operazioni di finanziamento dal lato passivo, anche mediante stipulazione di contratti di mutuo con concessione di garanzie reali su beni di proprieta' sociale, consentendo iscrizioni, trascrizioni e annotamenti; - operazioni di apertura di rapporti bancari di conto corrente; - operazioni di assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento diretto o indiretto presso il pubblico, di interessenze e partecipazioni in altre societa' italiane o estere, costituite o costituende, aventi scopi affini o analoghi al proprio, e adesioni a enti, consorzi ed associazioni temporanee di imprese. Restano comunque espressamente escluse le attivita' incompatibili e quelle riservate, con particolare riguardo a quelle di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ad ogni altra attivita' vietata in virtu' delle vigenti disposizione di legge. La cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future e potra', inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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