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Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli

Sede legale: Via Paolo Bentivoglio, 12, 00165, Roma (RM)
CF: 96549960589
55.20.40: Colonie marine e montane
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Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli

RICAVI -
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CF 96549960589
C. ATECO 55.20.40
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Descrizione di Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli

Associazione "ospitalita' villa angeli" s t a t u t o titolo i - denominazione, sede e scopi. Art. 1 - e' costituita in roma l'associazione culturale, senza finalita' di lucro, apartitica e apolitica, in sintonia con quanto dichiarato dall'art. 18 della costituzione, regolata a norma del titolo i cap. Iii, artt. 36 e seguenti del codice civile, nonche' ai sensi della l. R. Lazio n. 22/1999 e del d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "codice del terzo settore" e loro successive integrazioni, modificazioni e normative vigenti in materia di associazionismo, denominata "ospitalita' villa angeli". L'associazione, con delibera del consiglio direttivo, potra' istituire sedi, uffici e rappresentanze in italia e all'estero. Art. 2 - scopo dell'associazione e' la promozione e valorizzazione, nei variegati settori di attivita', della sensibilita' data dalla costante valutazione del rapporto tra il progresso scientifico e tecnologico e lo sviluppo economico, in attuazione di valori come sostenibilita', ecologia, riduzione dell'impatto ambientale, strategie green e cosi' via. L'associazione per incentivare la concreta attuazione degli espressi valori, promuove in particolare le opere e attivita' gestite da enti non profit nonche' ulteriori soggetti aderenti ai predetti ambiti valoriali, con particolare attenzione alle attivita' di istruzione scolastica, formazione ed educazione, socio-assistenziali e sanitarie, accoglienza religiosa, ricettivita' alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta, turismo sociale (terza eta' e giovanile), turismo nelle sue varie forme ed espressioni, e alle attivita' del tempo libero, tutte intese quale mezzo di unita' della famiglia e delle aggregazioni umane, di solidarieta' fra singoli e fra popoli, di elevazione culturale, spirituale e sociale dell'uomo, incentivando le pari opportunita'. L'associazione si riconosce nei valori di dignita' e di promozione della persona come enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e quindi non accetta alcuna distinzione di razza, di nazionalita', di sesso, di fede religiosa, di censo, di cultura. Art. 3 - per conseguire le proprie finalita' l'associazione, senza scopo di lucro, in particolare: istituisce e gestisce centri di formazione per gli associati, anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private del settore, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale; istituisce comitati tecnici consultivi nei settori di interesse sociale, anche avvalendosi di figure professionali, erogando al bisogno servizi mirati ai diversi soggetti interessi, associati e nonche' ove ritenuto compatibile con le proprie finalita' istituzionali; istituisce e gestisce attivita' socio-assistenziali, di istruzione, educazione e formazione, turistiche e ricettive in genere, per il perseguimento di finalita' sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive, per l'affermazione ed il consolidamento, sulla base dei principi e degli insegnamenti della chiesa cattolica, anche attraverso l'incentivazione della presenza cristiana nelle predette attivita'; collabora con gli enti e le organizzazioni civili ed ecclesiastiche nazionali ed estere; promuove iniziative di studio e di ricerca sulle problematiche inerenti al turismo e al tempo libero; promuove la formazione di operatori qualificati nei settori ritenuti d'interesse; puo' aderire ad altre associazioni, enti ed organizzazioni aventi finalita' similari; puo' istituire gruppi di acquisto per conto dei soggetti interessati, ovvero siglare convenzioni con terzi fornitori di merci e servizi; istituisce e gestisce case per ferie, ostelli e similari attivita' ricettive extralberghiere e promuove tutto quello che e' inerente al turismo sociale e associato; compie tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute idonee dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale. Titolo ii soci art. 4 - l'associazione e' aperta a tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza distinzioni di sesso, razza e religione. I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Sono soci fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Sono soci ordinari tutte le persone fisiche che previa domanda al consiglio direttivo, vengono da quest'ultimo ammessi a far parte dell'associazione, impegnandosi a partecipare alle attivita' sociali, ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e al versamento della quota sociale annuale che il consiglio direttivo deliberera' annualmente insieme con le modalita' di versamento. La qualifica di socio onorario e' conferita dal consiglio direttivo. Non sono ammessi soci che intendano partecipare temporaneamente alla vita associativa. Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri. Tutti i soci possono esseri eletti alle cariche sociali, nel pieno rispetto del principio della pari opportunita' tra uomini e donne, purche' risultino iscritti nel libro soci almeno da tre mesi. Tutti i soci hanno diritto di voto in sede assembleare, non e' ammesso voto per delega. Non sono previsti rimborsi spese ai soci per la partecipazione alle assemblee. Art. 5 - i soci cessano di far parte dell'associazione per morte, per decadenza, per recesso e per esclusione. Si ha la decadenza da socio, quando quest'ultimo non partecipa per oltre un anno alla vita dell'associazione, salvo giustificati motivi, o non provveda puntualmente al pagamento della quota sociale annua di cui al precedente articolo. Si ha il recesso quando un socio comunica al consiglio direttivo la sua impossibilita' nel proseguire l'attivita' sociale. Si ha l'esclusione qualora un socio incorra in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o quando siano intervenuti gravi motivi, i quali rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o siano pregiudizievoli al buon nome dell'associazione. Il consiglio direttivo delibera su tutte le modalita' di cui ai precedenti punti, facendone puntuale riscontro sul libro soci. Titolo iii organizzazione art. 6 - gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente del consiglio direttivo; il vice presidente del consiglio direttivo; il segretario; il collegio dei revisori (ove ne ricorrano i presupposti di legge); il collegio dei probiviri. Art. 7 - l'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale, entro il mese di aprile. L'assemblea dei soci si riunira' tutte le volte che venga ritenuto necessario dal consiglio direttivo, su invito del collegio dei revisori o quando venga richiesta da almeno un quinto dei soci iscritti nell'apposito registro. L'assemblea dei soci delibera su: la relazione del consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione; il bilancio consuntivo e quello preventivo; la relazione del collegio dei revisori al bilancio; la nomina delle cariche sociali. L'assemblea dei soci convocata in forma straordinaria delibera su: le modifiche statutarie; la liquidazione o lo scioglimento dell'associazione; la variazione della sede sociale; gli argomenti per i quali fu convocata. Art. 8 - l'assemblea dei soci e' convocata dal consiglio direttivo mediante lettera semplice e tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Le riunioni dell'assemblea dei soci e degli altri organi collegiali, si possono tenere, oltre che in presenza nel luogo di convocazione, mediante mezzi di telecomunicazione o in modalita' "mista", con la mera facolta' per gli aventi diritto, nella modalita' "mista", di intervenire in presenza nel luogo fisico indicato. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o con le percentuali previste dalla legge in merito ad argomenti specifici. Per le deliberazioni dell'assemblea convocata in forma straordinaria sia in prima che in seconda convocazione si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile. Nelle votazioni in caso di parita', prevale il voto del presidente. Il presidente del consiglio direttivo presiede di diritto le assemblee e in caso di suo impedimento dal vice presidente. Art. 9 - il consiglio direttivo e' l'organo di gestione dell'associazione. Dura in carica 4 (quattro) anni ed e' composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea che possono essere rieletti. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario ove non provveda direttamente l'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente o i consiglieri lo ritengano necessario; e' convocato mediante avviso contenente anche l'ordine del giorno da affiggere almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza presso la sede sociale e inviato per posta ordinaria o peo. Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. Art. 10 - il consiglio direttivo e' investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, provvede agli atti necessari e utili all'efficienza dell'associazione, predispone obbligatoriamente i rendiconti economici finanziari da sottoporre all'assemblea dei soci (bilancio consuntivo e preventivo) nonche' la relazione sull'andamento della gestione sociale. In particolare nel bilancio consuntivo dovranno obbligatoriamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In particolare il consiglio direttivo stabilisce: - l'importo della quota di iscrizione annuale dei soci; - i piani finanziari e programmi circa la raccolta di fondi; - i programmi strategici e operativi atti al raggiungimento degli scopi statutari; - regola i rapporti con i soci secondo quanto stabilito dal presente statuto. Art. 11 - il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione, sia nei confronti di terzi sia in giudizio. Al presidente sono conferiti i piu' ampi poteri di ordinaria amministrazione esclusi quelli che per legge sono riservati all'assemblea dei soci. Il presidente del consiglio direttivo sovrintende alle attivita' e al buon funzionamento dell'associazione, compiendo tutti gli atti amministrativi necessari; convoca le assemblee nonche' il consiglio direttivo e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il consiglio direttivo nella prima riunione successiva. Il presidente del consiglio direttivo puo' temporaneamente delegare singole facolta' di sua competenza ad un altro membro del consiglio. Art. 12 - il vice presidente coordina l'attivita' dell'associazione anche disgiuntamente dal presidente e/o su delega di quest'ultimo; presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci in sostituzione del presidente. Art. 13 - il segretario assolve a tutti i compiti cui la sua carica e' demandata; trascrive i verbali del consiglio direttivo e delle assemblee, tiene aggiornato il libro dei soci, cura la corrispondenza e tiene i conti della cassa interna dell'associazione. Art. 14 - il collegio dei revisori, ove previsto dalle normative, e' eletto dall'assemblea ordinaria dei soci; e' composto da 3 (tre) membri ordinari e 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non soci; durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori nomina, al suo interno, il presidente. Il collegio dei revisori vigila sull'andamento economico e di gestione dell'associazione e controlla che le deliberazioni del consiglio direttivo siano conformi allo statuto sociale. Il collegio dei revisori predispone una propria relazione da sottoporre all'assemblea ordinaria dei soci. Art. 15 - il collegio dei probiviri e' costituito da tre membri eletti dall'assemblea anche fra i non soci. Il collegio dei probiviri elegge autonomamente al suo interno il proprio presidente. I probiviri non possono essere mandatari di enti o di organismi associati; durano in carica per anni sei e possono essere rieletti. Ai fini delle eventuali conciliazioni tutti i soci, amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e chiunque altro faccia parte dell'associazione e' tenuto a dare informazioni e/o chiarimenti se richiesti dai membri del collegio dei probiviri. Art. 16 - tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Sono previsti solo rimborsi di spese documentate. Titolo iv patrimonio e attivita' finanziaria. Art. 17 - l'associazione provvede allo sviluppo delle proprie attivita' con i mezzi finanziari che le derivano da: a) quote annuali e dai contributi dei propri soci; b) offerte, sovvenzioni, elargizioni, donazioni, eredita', lasciti e legati diretti all'associazione per il raggiungimento delle finalita' statuarie; c) contributi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'unione europea e di altri organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Art. 18 - e' fatto obbligo di reinvestire ogni avanzo di gestione a favore delle attivita' istituzionali. Art. 19 - gli eventuali avanzi di gestione non potranno mai essere divisi fra gli associati anche se in forma indiretta. Art. 20 - le quote sociali non sono rivalutabili ne' cedibili se non per causa di morte. Art. 21 - l'anno finanziario inizia il 1' gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Titolo v norme transitorie e finali art. 22 - in caso di scioglimento o di liquidazione dell'associazione, il patrimonio residuo verra' devoluto ad altro ente senza scopo di lucro a fini di utilita' sociale, sentito il parere dell'organo di controllo competente, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtu' ed esecuzione della normativa vigente in materia e successive modifiche e integrazioni. Art. 23 - per la liquidazione o lo scioglimento l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori. Art. 24 - per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto viene fatto espresso richiamo agli artt. 36 e seguenti del codice civile, alla l. R. Lazio n. 22/1999 e al d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "codice del terzo settore" e loro successive integrazioni, modificazioni e normative vigenti in materia di associazionismo.

Parole chiave
Associazione (diritto) Consiglio di amministrazione Assemblea (società per azioni) Anno Servizio Assemblea Contributo Deliberazione Diritto Formazione Italia Legge Presidente Soggetto di diritto Teleologia

Ambito Operativo

Il codice di attività ATECO 55.20.40 corrisponde a: Colonie marine e montane.

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La categoria dimensionale di Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).

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Domande frequenti su Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli

Dove è situata la sede di Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli ?
Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli ha sede in Via Paolo Bentivoglio, 12, 00165, Roma (RM).
Qual è il settore di destinazione di Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli ?
Il settore di Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli è Colonie marine e montane (codice ATECO 55.20.40).
Da quanto è operativa Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli ?
Associazione Culturale Ospitalita' Villa Angeli svolge la propria attività da 2 anni.
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