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Si istituisce la cooperativa come strumento tecnico-organizzativo atto a sostenere e favorire la promozione umana e l'integrazione sociale di cittadini su tutto il territorio nazionale, e qualora possibile in altri paesi comunitari ed extracomunitari, nonche' promuovere i valori morali e sociali, base del movimento cooperativo. Per tanto essa si ispira ai principi storici, cardini fondamentali di tale movimento ed in rapporto ad essi agisce; questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', rispetto della persona, priorita' dell'uomo sul denaro, legame costante ed equilibrato con il territorio, rapporto con lo stato e con le istituzioni pubbliche. Secondo questi principi intende svolgere, in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro, attivita' finalizzate all'inserimento sociale lavorativo di persone socialmente svantaggiate, cosi' come descritte all art. 4 della citata legge 381/1991; cio' attraverso l utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, partecipino nelle diverse forme, all'attivita' e alla gestione della cooperativa stessa. Per questi fini la cooperativa potra' stipulare con gli enti pubblici o privati contratti e convenzioni o porre in essere ogni altro atto che riterra' necessario per la realizzazione delle proprie attivita'. Per il raggiungimento dei fini sociali la cooperativa puo' anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi per rendere piu' efficace la propria azione. Le adesioni ad organismi consortili, associazioni di categoria ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. Potra', inoltre, far parte di organismi sia pubblici che privati, associazioni, consorzi costituiti come societa' cooperative, assumere partecipazioni anche nelle cooperative sociali di tipo a) e di tipo b) previste dalla legge 381/1991 e contribuire allo sviluppo di cooperative sociali. La cooperativa potra' istituire con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in qualunque luogo del territorio nazionale ed europeo. Il domicilio dei soci, per cio' che concerne la societa' e' quello risultante dal libro soci. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alle persone svantaggiate; di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale; di concorrere allo sviluppo socio-economico ed occupazionale del territorio e della comunita' locale anche in raccordo diretto ed in sinergia con gli enti locali, la comunita' montana e la pubblica amministrazione in generale; di contribuire allo sviluppo della cooperazione sociale. Al fine di perseguire con maggiore efficacia lo scopo sociale, la cooperativa potra' svolgere in collegamento funzionale tra loro, sia le attivita' socio-educative ed assistenziali, che le attivita' produttive descritte al successivo art. 5, secondo quanto previsto dall'articolo 1, i comma, lettere a) e b), legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati, adeguando conseguentemente la propria organizzazione amministrativa. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa, cosi' come il miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento dei loro scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La cooperativa ha per oggetto la gestione e l'esecuzione delle seguenti attivita': - valorizzare i prodotti provenienti dalla attivita' dei soci produttori agricoli, provvedendo alla loro trasformazione e commercializzazione alle migliori condizioni offerte dal mercato: - acquistare o assumere in affitto o in altre forme, terreni per coltivarli a conduzione unita, oppure anche a conduzione divisa ma con unita' direttive. In quest'ultimo caso la cooperativa potra' acquistare a nome proprio il terreno assegnandolo successivamente ai propri soci; - assumere lavori di bonifica, di manutenzione e lavori agricoli di ogni genere; - acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole per l'esercizio dell'aratura, della trebbiatura, della ortocoltura e in genere tutte le macchine occorrenti per l'agricoltura, ricercandone anche la gestione in forme associate con altre cooperative; - gestire la raccolte dei prodotti agricoli e zootecnici, derivanti dalla produzione diretta della cooperativa e dal conferimento dei soci produttori curandone la conservazione, provvedere alla loro trasformazione e vendita, direttamente o aderendo e partecipando a quegli organismi cooperativi, consortili o societari, nonche' associazioni di produttori che si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento del potere contrattuale dei produttori agricoli, l'eliminazione della intermediazione e la partecipazione diretta sul mercato. Anche al fine di mantenere le proprie posizioni sul mercato la cooperativa potra' altresi' acquistare da terzi quei prodotti agricoli idonei ad integrare per quantita' e qualita' le proprie produzioni e quelle dei propri soci; - gestire allevamenti zootecnici, avicoli ed ogni altro genere di allevamento necessario per la migliore utilizzazione e remunerazione dei prodotti e sottoprodotti aziendali, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, in particolare dal d. L. Vo 18 maggio 2001, n. 228. La cooperativa tende alla trasformazione ed al consolidamento di forme associative da realizzare con altre cooperative agricole ed anche con coltivatori diretti, affittuari e coloni; - promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra e degli allevamenti anche in riferimento allo sviluppo delle energie alternative, avvalendosi di tecnici esperti del settore cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in forme associate con altre cooperative o con produttori agricoli, nonche' la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati rurali. - esercitare attivita' commerciale attraverso la realizzazione e la gestione di punti vendita in particolare nel campo agroalimentare, per la diffusione dei prodotti di agricoltura biologica, anche presso luoghi di ristorazione e pubblici esercizi, nonche' per la diffusione dei prodotti dell'artigianato anche tipico e territoriale; - svolgere attivita' di importazione ed esportazione di prodotti artigianali ed agricoli; - gestire attivita' di formazione e addestramento professionale nei campi sopra indicati, realizzate anche mediante l'ausilio degli enti locali e del fondo sociale europeo, volte a stimolare la coscienza cooperativistica nonche' specifiche competenze e professionalita' di soci e non soci e di quanti altri partecipino alla attivita' della cooperativa; - favorire lo sviluppo, la produttivita' sociale e la attivita' lavorativa delle cooperative anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, compresi enti pubblici e privati prodotti e servizi direttamente o con la partecipazione a gare di appalto o licitazioni private; - gestire attivita' agricole per la produzione di prodotti biologici e gestire ed organizzare servizi per la sistemazione e la manutenzione di aree verdi, parchi, giardini, aree pubbliche e private, zone montane; - esercitare ogni attivita' nel campo della silvicoltura e floro-vivaistica; - quante altre attivita' la disponibilita' professionale interna consente e che si rivelassero utili al raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' svolgere esclusivamente come attivita' strumentale e non principale ogni operazione di natura economica e finanziaria che non sia espressamente vietata dalla legge o riservata a societa' per la quale siano richiesti particolari caratteristiche o previste particolari autorizzazioni di legge. Quindi la cooperativa potra' assumere partecipazioni in altre societa' ed enti nel rispetto, nell'ipotesi di partecipazioni attraverso titoli non nominativi o al portatore, delle norme di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modifiche, per quanto attiene l'intervento di intermediari abilitati; e quindi assumere mutui, prestare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi senza limite di importo e di durata, esclusa in ogni caso ogni forma di intermediazione mobiliare ed immobiliare. La cooperativa, per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, puo' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitati ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti del decreto legislativo 385/93, della delibera del ci cr del 3/3/94 e delle istruzioni della banca d italia del 12 dicembre 1994 e dell art. 13 del d. P. R. 601/73, modificato dall art. 10 legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del d. L. Vo n. 6/2003.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 01.50.00) è: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista.
La dimensione aziendale colloca Azienda Agricola Antica Torre Società Cooperativa Sociale Integr Ata A Responsabilita' Limitata nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 7.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.