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ASM Merano - Per un ambiente migliore ASM Merano - Orari e numeri utili, Segnalazioni e reclami, Come raggiungerci. Per conseguire questi obiettivi l’Azienda ha adottato un Sistema di Gestione integrato della Qualità (in conformità alla ISO 9001:2015), dell’Ambiente, (in Pubblicazione non dovuta ai sensi della legge regionale nr.10 del 29.10.2014 e successive modifiche. Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 In tale sezione vengono pubblicati i dati di cui all’art. 22, comma 1, lett. D), d.lgs. n. 33/2013. Articolo 17 , comma 1,2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Dlgs 33/2013 - Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali». 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto. La Storia dell' Azienda Servizi Municipalizzati di Merano Stadtwerke Merano - Für eine bessere Umwelt Veröffentlichung nicht erforderlich im Sinne des Regionalgesetzes Nr.10 vom 29.10.2014 und nachfolgende Änderungen
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