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Art. 3 obiettivi l'azienda e' finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. Promuovere e gestire i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari alla persona attraverso la cura, la tutela delle fasce deboli, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale in materia omogenea sul territorio. Attivare un monitoraggio dei bisogni emergenti al fine di dare risposte adeguate alle modificazioni sociali contingenti basate sulla centralita' dei cittadini-utenti. 2. Conciliare i criteri di gestione aziendale (efficacia, efficienza ed economicita') a quelli di massimizzazione dell'unita' sociale garantendo politiche di integrazione territoriale e di solidarieta' fra i comuni che costituiscono l'unione. 3. Svolgere funzioni di riferimento ed espressione dei bisogni e della domanda della comunita' locale, tenendo conto delle identita' locali e delle funzioni sociali di cui l'unione "terre e fiumi" e' titolare. 4. Erogare i servizi e gli interventi di natura socio-assistenziale previsti da normative dello stato e della regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge 328/2000, dalla l. R. 2/2003 e dalle relative direttive regionali in materia che prevedono percorsi di concertazione e collaborazione con il volontariato, il privato sociale, le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano in ambito sociale. La funzione di indirizzo e programmazione e' in capo all' l'unione "terre e fiumi" art. 4 attivita' 1. L'azienda gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel piano per la salute e il benessere sociale e nel piano per la non autosufficienza, con riferimento ai bisogni della persona e della famiglia quali in particolare: anziani, minori, adulti in difficolta', immigrati e disabili; favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali. 2. Per l'unione"terre e fiumi"oppure per i singoli comune possono stipulare ulteriori convenzioni direttamente con l'azienda, ai sensi dell'art. 30 d. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente. 3. L'azienda puo', inoltre, gestire servizi e svolgere attivita' di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per altri enti, pubblici o privati che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari. 4. L'azienda puo' compiere le operazioni industriali, commerciali, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione di garanzie e fideiussioni, che risultino finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali di ente strumentale all'azione dell'unione "terra e fiumi".
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