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La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, sempre nel rispetto del principio di prevalenza delle attivita' svolte a favore dei propri soci siano questi consumatori e/o utenti di beni e/o servizi, oppure conferitori di prodotti. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, conferiti prevalentemente dai soci; b) assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi; c) la vinificazione in comune delle uve conferite dai soci per la loro migliore valorizzazione e per trarne i maggiori benefici economici in favore degli stessi; d) la commercializzazione dei vini e dei prodotti agricoli, ottenuti dal conferimento, o dalla trasformazione dei prodotti conferiti dai soci con l'utilizzo di segni distintivi dell'azienda, nonche' con qualsiasi altra denominazione che l'organo amministrativo riterra' opportuno adottare; e) l'anticipazione ai soci quale acconto sul prezzo finale di conferimento in armonia con le leggi che regolano la materia e sempre che le condizioni finanziarie della societa' lo consentano. Il prezzo definitivo dei prodotti conferiti dai soci sara' proposto dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci in sede di chiusura di ogni esercizio sociale e liquidato in relazione ai risultati di bilancio; f) l'assistenza tecnica ai soci per il miglioramento della viticoltura e la fornitura agli stessi dei prodotti necessari, macchine agricole ed attrezzature ed ogni altra attivita' nell'interesse dei soci ai fini di una piu' economica e migliore produzione dei loro fondi; g) l'acquisto di uve, mosti e vini nei limiti previsti dalla normativa vigente; h) studiare ogni mezzo di perfezionamento agrario istituendo campi sperimentali, scuole, vivai, nonche' ogni altra attivita' per favorire il progresso e l'incremento dell'agricoltura; i) organizzare iniziative promozionali, manifestazioni, mostre, convegni, dibattiti, eventi, ricerche di mercato, ecc. , atti a promuovere la divulgazione e l'attenzione sul proprio ambito di operativita' e sui propri prodotti, nonche' sul comparto vitivinicolo in genere; j) organizzare e gestire corsi di formazione professionale, anche attingendo alle provvidenze ed incentivi previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati al perfezionamento professionale dei soci e del personale addetto impiegato; l) la commercializzazione dei prodotti agricoli anche attraverso il commercio elettronico; m) la societa' , al fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico, potra' aderire ad organismi consortili provinciali, regionali, nazionali ed esteri, partecipare a societa' ed imprese aventi per oggetto attivita' affini, complementari o comunque connessi, allo sviluppo dell'attivita' societaria in qualsiasi forma costituite, previa deliberazione dell'organo amministrativo. ; n) la societa' puo' esercitare l'attivita' di raccolta del risparmio presso i soci, intesa come acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso finalizzate al finanziamento delle attivita' effettuate per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopperire ad eventuali fabbisogni di cassa ovvero ancora per la copertura di eventuali finanziamenti che la cooperativa potra' contrarre, nel normale esercizio della propria impresa, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti. O) emettere prestiti obbligazionari nel rispetto della disciplina prevista per la societa' per azioni, p) la societa' potra' adottare, previa delibera dell'assemblea dei soci, procedure di programmazione pluriennali finalizzati allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed al potenziamento aziendale; q) compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualsiasi altra attivita' connessa ed affine agli scopi detti in precedenza nonche' concludere operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria utili alla realizzazione degli scopi sociali. R) la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. S) la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Al fine di conseguire gli scopi suddetti la societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali industriali finanziarie mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto e potra' acquistare e/o cedere aziende e rami di azienda; potra' prestare garanzie reali e fideussioni nonche' costituire cauzioni; potra' partecipare alla costituzione di nuove societa' e/o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in altre societa' o imprese aventi come oggetto analogo o affine o connesso al proprio; il tutto nei limiti consentiti dalla legge e restando preclusa ogni attivita' che costituisca raccolta di risparmio sotto qualsiasi forma tra il pubblico, nonche' le attivita' finanziarie e di intermediazione previste dai decreti legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998 e quelle di mediazione di cui alla legge 39/1989. Essa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, la cooperativa potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative o funzionali al raggiungimento dello scopo sociale o comunque simili, con particolare riferimento a quelle che gestiscono impianti di biogas, e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. Potra' emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 cod. Civ. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.
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