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Lo scopo mutualistico che i soci produttori agricoli conferenti intendono conseguire attraverso la gestione della loro cooperativa consiste nell'ottenimento della miglior remunerazione possibile dei prodotti agricoli conferiti e rasformati e commercializzati dalla soceita', possibilimentente a livelli e con condizioni di pagamento migliorative rispetto a quelle ottenibili dalla cessione dei prodotti sul mercato. I soci intendono altresi' conseguire lo scopo mutualistico nell'ottenimento di mezzi tecnici agricoli e/o di servizi dalla loro cooperativa a condizioni e standard qualitativi migliori e a prezzi inferiori rispetto a quelli conseguibili sul mercato. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico la cooperativa potra' anche opeare, sia pure in misura non prevalente, attraverso la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non soci e attraverso la cessione di prodotti agricoli, di mezzi tecnici agricoli e la fornitura di servizi agricoli a terzi non soci. La ccoperativa si propone di potenziare e valorizzare la produzione vitivinicola, nonche' di tutti gli altri prodotti nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obbiettivi della politica agricola della unione europea. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto : a) la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione delle uve e suoi derivati conferiti dai soci, nonche' la raccolta, manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione di tutti gli altri prodotti agricoli conferiti dai soci; b) l'acquisizione dei beni strumentali immobili e mobili occorrenti, compreso l'acquisto, la locazione anche finanziaria e l'uso di tutte le strutture necessarie per la realizzazione di fini sociali; c) la valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto in genere prodotto dai soci, anche attraverso la costituzione, l'acquisizione, l'assunzione in locazione ed in uso, la gestione in proprio o in partecipazione con altre cooperative, consorzi, societa', enti pubblici o privati, di impianti, immobili, macchine, attrezzature eccetera per la lavorazione, trasformazione, l'invecchiamento e la vendita. La vendita dei prodotti potra' essere fatta all'ingrosso o direttamente al consumatore mediante la gestione, in proprio o affidata a terzi, di punti di vendita e/o di ristoranti aventi scopi promozionali e propagandistici per il consumo del vino prodotto dalla cooperativa; d) per esigenze di mercato, di capienza e/o di lavorazione, le uve prodotte e conferite dai soci potranno essere vendute e/o conferite presso altre cooperative e societa'; sempre per lo scopo di utilizzare pienamente la capacita' degli impianti, la societa' potra' effettuare lavorazioni per conto terzi, nonche' acquistare presso terzi, in misura non prevalente, prodotti, sottoprodotti, semilavorati, ecc. , per essere lavorati, trasformati, o direttamente ceduti a terzi. E) la partecipazione ad aste e/o appalti, effettuare convenzioni o quant'altro necessario per forniture ad enti pubblici, supermercati, catene di distribuzione, cooperative di consumo ed altri organismi similari; f) l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti ed attrezzatura utili all'esercizio dell'attivita' agricola dei soci. Le attivita' di cui al presente punto potranno essere esercitate, purche' in misura non prevalente, anche nei soggetti non soci; g) la richiesta ed utilizzo delle provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione; h) la lavorazione con mezzi cooperativi dei terreni dei soci; i) l'acquisto e/o la coltivazione in comune di vigneti. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro e solo per indicazioni esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; 4) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni; 5) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, a tale fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l'oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'art. 12 legge 17. 2. 1971 n. 127 e successive modificazioni, come richiamata dall'art. 13 del d. P. R. 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio richiamate dal r. D. L. 12. 3. 1936 n. 375, dalle leggi 7. 6. 1974 n. 216 e 23. 3. 1983 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui alla d. L. 3. 5. 1991 n. 143. La cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
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