Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l'esclusivo svolgimento di attivita' agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, ovvero: a) la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e relativi sottoprodotti; b) la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dagli organi sociali della cooperativa; c) la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantita' e qualita' delle uve conferite e di quant'altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere; d) qualsiasi altra attivita' affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, societa' ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attivita' della cooperativa; e) l'assistenza tecnica ai soci produttori; f) di seguire e far applicare le norme di filiera. In caso di assunzione della qualifica "organizzazione di produttori di uva" la cooperativa provvedera' a: adottare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato nonche' norme di conoscenza della produzione; effettuare l'immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione, proveniente dagli associati obbligatisi ai sensi del presente statuto, nel quadro di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente; rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attivita', nonche' nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tali rappresentanze il mandato e' insito nel rapporto di associazione all'organizzazione. Allo scopo la societa' potra': svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari; stipulare convenzioni e contratti anche interprofessionali; promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria, diretti alla conservazione e realizzazione produttiva, nelle aziende degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la raccolta e la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo; riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione stabiliti dalla normativa; attuare tutti gli altri compiti previsti per le organizzazione dei produttori dalla norma comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione; affidare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, funzioni operative di sua competenza a propri soci, organizzazioni, enti, societa', cooperative ed aggregazioni di cooperative. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Solo come attivita' marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti o associazioni che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale. La cooperativa inoltre potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale; e' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveIl campo di attività di Cantina Viticoltori Ponte Di Piave Società Cooperativa Agricola rientra nel macrosettore Bevande, area Vino. La classificazione ATECO 01.21.00 identifica l'attività: Coltivazione di uva.
Cantina Viticoltori Ponte Di Piave Società Cooperativa Agricola è conosciuta anche come: "CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE", "SOCIETA CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE", "COOPERATIVA CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE", "SOCIETA COOPERATIVA CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE".
La categoria dimensionale di Cantina Viticoltori Ponte Di Piave Società Cooperativa Agricola è "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 12.1 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.