Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: a) la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e relativi sottoprodotti; b) la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dal consiglio di amministrazione; c) la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantita' e qualita' delle uve conferite e di quant'altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere; d) qualsiasi altra attivita' affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, societa' ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attivita' della cooperativa; e) eventualmente di seguire e far applicare le norme di filiera e delle organizzazioni dei produttori; f) la programmazione delle produzioni dei soci in termini qualitativi e quantitativi; g) la promozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente ed il miglioramento della qualita' dei prodotti offerti sul mercato. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Solo come attivita' marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti e associazioni, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale, nonche' emettere strumenti finanziari; e' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa puo' svolgere, ricorrendone le condizioni ed il riconoscimento di legge, le funzioni di organizzazione dei produttori (o. P. ) del settore vitivinicolo ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 nonche' delle relative modifiche e integrazioni ivi comprese le disposizioni regionali in materia. Nel caso di ottenimento della qualifica di o. P. , la cooperativa potra' predisporre programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi di esercizio, costituiti ed alimentati dai contributi dei produttori di uve associati e di organismi comunitari, nazionali e regionali.
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