Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Pper il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, l'ente svolge, in via stabile e principale, le seguenti attivita' d'impresa di interesse generale (d'ora in poi, "attivita' di interesse generale"): - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. A), dis; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. C), dis; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. I), dis; ed in particolare: - attivita' e servizi di riabilitazione, sostegno e reinserimento sociale, - gestione di centri di accoglienza a valenza sociale residenziale e semiresidenziale, - attivita' di socializzazione anche culturale e del tempo libero; - attivita' di sensibilizzazione delle comunita' locali; - progettazione e organizzazione di servizi socio sanitari. L'ente puo' stipulare convenzioni, contratti o protocolli d'intesa con enti pubblici, enti del terzo settore o soggetti privati per lo svolgimento delle attivita' di interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. Lgs. 112/2017. Tali accordi sono subordinati, ove richiesto, all'autorizzazione dell'ordinario diocesano, secondo il can. 1281 2 cic, e devono garantire trasparenza, correttezza e parita' di trattamento. Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite, l'ente puo' svolgere attivita' secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale (d'ora in poi, "attivita' diverse"), nei modi e nei limiti previsti dalla legge. L'ente documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' diverse in conformita' a quanto previsto dalla legge.
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