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La societa', tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, si propone, senza scopo di lucro, di far partecipare gli stessi ai benefici della mutualita' soddisfacendo le loro esigenze. A tal fine essa potra': a) costruire e/o acquistare immobili destinati a civili abitazioni non di lusso, in conformita' dei criteri generali di edilizia economica e popolare e dei regolamenti comunali. A tal fine potra' richiedere l'assegnazione di lotti in area peep in tutti quei comuni in cui vi abbiano interessi i soci, stante che tutte le unita' immobiliari costruite, acquistate e/o ristrutturate dovranno assegnarsi in proprieta' esclusivamente ai soci della cooperativa; acquistare aree o comunque acquisirne - anche in permuta - la proprieta' o il diritto di superficie, da privati, pubbliche amministrazioni e enti per edificarvi i fabbricati; b) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, utili alla realizzazione degli scopi sociali; c) organizzare o gestire attivita' sociali finalizzate a permettere ai soci il pieno e migliore godimento delle unita' immobiliari assegnate in proprieta', ivi compreso la stipula di accordi con istituti bancari per la concessione ai soci di mutui a condizioni piu' agevolate; d) e' consentito alla cooperativa di costruire nei fabbricati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione da assegnare anche essi in proprieta' individuale ai soci o da concedere in locazione a soci o non soci. E) alienare aree o locali, non destinati ad uso di abitazione, ubicati nei complessi edilizi da essa realizzati o acquistati, quando siano, a giudizio dell'organo amministrativo, non essenziali alle esigenze primarie della cooperativa; in tal caso, il ricavato dell'alienazione sara' destinato agli scopi sociali. Ai fini del conseguimento degli scopi sociali la societa' potra' promuovere la raccolta di prestiti anche fra i soci. La raccolta sara' in ogni caso disciplinata in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci e nei limiti delle delibere del comitato internazionale per il credito ed il risparmio. Inoltre, le eventuali somme che i soci versano alla societa' o che questa trattiene a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale, non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali in base alle disposizioni vigenti. Gli interessi corrisposti sulle predette somme non debbono superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge. La cooperativa potra' compiere, in relazione allo scopo suddetto, e non come attivita' prevalente, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale quali, a titolo esemplificativo: l'apertura di conti correnti passivi con istituti di credito o societa' finanziarie, la stipula di mutui fondiari o edilizi, l'emissione di cambiali anche ipotecarie. Essa potra' anche ricevere, sempre in relazione allo scopo suddetto, finanziamenti dai propri soci, ai sensi delle vigenti leggi. La cooperativa potra' partecipare ad associazioni, consorzi, cooperative di secondo grado e societa' di capitali, a cooperative e fondi di garanzia e solidarieta', sempre con la limitazione della responsabilita' al capitale sottoscritto e/o versato. A favore od a carico di tali enti potra' presentare o ricevere garanzie fidejussorie, ipotecarie, di avallo o di qualsiasi altro genere. Le adesioni, le disaffiliazioni e le operazioni in genere previste dal presente articolo rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societ di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Parole chiaveL'azienda Casafutura - Società Cooperativa appartiene al macrosettore Immobiliari e si occupa di Societa' di gestione e intermediazione immobiliare. L'attività economica con codice ATECO 41.10.00 è: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione.
L'azienda Casafutura - Società Cooperativa è nota anche con le denominazioni: "CASAFUTURA", "SOCIETA CASAFUTURA", "COOPERATIVA CASAFUTURA", "SOCIETA COOPERATIVA CASAFUTURA" e "SOCIETA' COOPERATIVA CASAFUTURA".
Il capitale sociale ammonta a 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.